e comunque resta sempre da chiarire quello che manca
" l'interessato non ha chiarito se i terzi piani da titolo edilizio nascono a destinazione sottotetto oppure mansarda. Ed è proprio questo il punto focale della situazione da cui non si prescinde "
rileggi attentamente il post iniziale per intero.
un proprietario del 2° ha consultato un tecnico il quale ha rilasciato una relazione nella quale asseriva che al sottotetto adibito a stenditoio e lavanderia non toccava pagare la quota ascensore
A me è parso subito chiaro che gli attuali locali mansardati in origine erano locali tecnici condominiali o comunque erano stati denunciati come tali dal costruttore al momento del progetto consegnato in Comune. Che fossero locali condominiali lo avvalora il fatto che erano indipendenti e raggiungibili con scala condominiale ed anche con l'ascensore condominiale.
Chi ha comprato, ha fatto una scala interna per raggiungere i locali,
che non sono più locali tecnici comuni, senza dover uscire di casa, ma questo non lo esime dal pagare la parte di millesimi relativi alla tabella scale ed ascensore.
La domanda a cui rispondere è la mansarda è abitata? ha un ingresso in dipendente? è servita discale ed ascensore? allora deve pagare la sua parte di spese della tabella scale ed ascensore. Casso i condomini di piano zero pagano la loro parte millesimale della tabella scale ed ascensore con la quota relativa alla proprietà e non usano ne le scale ne l'ascensore, e quelli della mansarda, che vanno su e giù con l'ascensore, non pagano una min chia perché i proprietari non hanno denunciato il cambiamento di destinazione d'uso ed hanno trovato un" tecnico volpone" che approfitta di un branco di condomini ignoranti (in materia) e della connivenza di un amministratore. Questa gente approfitta del fatto che ufficialmente le mansarde risultano locali tecnici condominiali per non pagare la loro parte di spesa.
Io. l'ho già scritto, manderei una segnalazione all'Ufficio Repressione Abusi Edilizi del Comune quando usciranno i Vigili Urbani vorrei essere presente per vedere cosa succede.
potresti citare la norma che vieta di sommare i millesimi ad uno stesso proprietario
è la norma della buona pratica dell'amministratore di condominio. Nel condominio dove abito (ex coperativa di magistrati) c'era un dominus (Presidente della Prima Corte di Cassazione quello che, inaugurando l'anno giudiziario, legge davanti al Presidente della Repubblica la prolusione dell'Anno Giudiziario) il quale oltre ad avere tutto il piano attico (grande come la somma dei due appartamenti per piano presenti in origine nel condominio) ed aveva comprato, per uno dei suoi figli (ne aveva 3 ma non aveva ancora deciso a chi darlo), un appartamento nato da un frazionamento. Ebbene fino a quando il magistrato è stato in vita nella tabella millesimale di proprietà il suo cognome appariva due volte la prima volta con l'interno dell'appartamento "piccolo" e la seconda volta con l'interno dell'attico. Quando veniva aveva qualcosa come 210/1000 e quando non veniva (la maggior parte delle volte) delegava l'amministratore (allora si poteva) anche perché lo aveva piazzato lui.