allora :
"In mancanza di titolo, la natura del diritto su di un manufatto dipende dalla struttura o destinazione all'uso o al servizio dei piani o delle porzioni di piano del fabbricato condominiale; pertanto se un cortile dà aria e luce a questo ed ha la funzione di consentirne l'accesso, ancorché costituisca copertura di un sottostante locale costruito fuori della proiezione verticale dei piani sopraelevati, ha natura condominiale e perciò l'assemblea dei condomini, con la partecipazione del proprietario del locale in proporzione ai corrispondenti millesimi, è legittimata a deliberare i lavori di manutenzione necessari per la conservazione del piano di calpestio, fungente altresì da soffitto del predetto locale, mentre la ripartizione delle conseguenti spese va effettuata secondo l'omologo criterio stabilito per la terrazza a livello dall'art. 1126 c.c., sì che il proprietario di questo deve contribuire per due terzi e i condomini per un terzo.
* Cass. civ., sez. II, 10 novembre 1998, n. 11283, Cond. V. Cilea 57 Napoli c. Autostar Snc."
da :
Soffitti e solai
e anche (cito9 :
Il sottotetto di un edificio costituisce una pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolve la funzione esclusiva di isolare e proteggere lo stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo: in quest'ultima ipotesi, se il sottotetto risulta oggettivamente destinato, sia pure in via solo potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, opera la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. (Cass.4266/1999).:
da :
Il sottotetto. di chi ? Come si ripartiscono le spese di manutenzione.