L'art. 1576 disciplina le "locazioni"...cosa comunque diversa dalla "nuda proprietà/usufrutto".
Nello specifico ci si deve riferire all' art. 1005 sempre del CC che precisa quali siano le spese a carico del "nudo proprietario" e che recita:
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta .
Dal testo appare come il legislatore si riferisca unicamente alla struttura dell'immobile (parti edilizie) e non agli impianti nello stesso inclusi e volti al "benessere" nell'uso abitativo.
Per esclusione tutto ciò che non è contemplato rimane a carico dell'usufruttuario.
Anche volendo discettare una distinzione fra spese ordinarie e straordinarie sottolineo che un conto è la sostituzione integrale di un impianto...altra questione la mera sostituzione di un elemento dello stesso.
Tradotto la sostituzione di un radiatore, giunto a fine vita per l'uso fatto, quale "componente" di un più complesso impianto di riscaldamento è spesa che compete all'usufruttuario.
Ps.
Nessuno impedisce di cercare un Giudice che dia una diversa lettura...ma si facciano 2 conti prima di iniziare una causa...specie in ottica tempistiche delle cause ed effetti secondari: l'importo in discussione reinvia al Mediatore/Giudice di Pace con la conseguenza che le spese di procedura (compensate fra le parti) probabilmente non pareggiano il rimborso.