Biz Consulting

Membro Attivo
Professionista
@cec ho visto il post e ti prometto che dopo capodanno cerco di risponderti.
Abbi pazienza ma, come puoi bene immaginare, per risponderti ci vuole un pò di tempo ed essendo l'ultimo dell'anno sono ancora qui in studio a chiudere pratiche urgenti e non ce la faccio proprio oggi...
Sono certo che comprenderai.
Auguro un buon anno anche a te!
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Nessuno ignora nulla, ma tecnicamente nelle maggior parte dei casi la sostituzione di un generatore deve essere inquadrata come manutenzione ordinaria.

Mi spiace ma debbo contraddirti ... non esiste che la sostituzione sia una manutenzione ordinaria ne da un punto di vista contabile ne fiscale ne giuridico/giurisprudenziale.

Ti sfido a trovare un Comune che ti faccia presentare una comunicazione o, peggio ancora, una richiesta autorizzativa per cambiare una caldaia.

Non vedo questo cosa centri.
Se devo cambiare una caldaia non ho nessun motivo di chiedere autorizzazione o fare comunicazione al Comune.


Tanto più che l'Agenzia delle Entrate non è un ente tecnico ma fiscale e nelle circolari fornisce delle interpretazioni (che non hanno valore di legge)

Su questo sfondi una porta aperta... ma sia mai che andiamo a contestare in giudizio una circolare "favorevole".

Tanto più che l'Agenzia delle Entrate non è un ente tecnico ma fiscale[/QUOTE

Infatti stiamo parlando di una questione fiscale...se e come beneficiare di un bonus.
Ora tu sarai anche un "tecnico"...ma non di certo un fiscalista.
Ho guardato il tuo video...e francamente mi son rizzati i capelli.
Citi sentenze che non riguardano la manutenzione straordinaria ma l'innovazione, fai allarmismo su eventuali sanzioni e rimborsi menzionando il fatto dei "portoni indetraibili" capovolgendo la realtà (in quel caso smentiva la detraibilità)... e fai confusione sull'assunto spiegato nella circolare:

-L'Agenzia giustifica il bonus mobili purchè vi sia una sostituzione di caldaia (seppur in assenza dei lavori solitamente propedeutici a tale beneficio)...quindi semmai le tue "perplessità" dovresti sbandierarle a chi chiede un bonus mobili e non a chi deve sostituire una caldaia come @cec


PS.
Non mi piace adeguarmi alla gara su chi ce l'ha più lungo ma se

Dopo 13 anni di lavoro in questo campo

ecco...ti mancano ancora svariati lustri per competere (non che questo sia fondamentale).

PS2

Auguri a tutti... esperti o meno.
 

Biz Consulting

Membro Attivo
Professionista
Ciao @cec , come promesso cerco di rispondere alle tue domande del 31/12:
per quello che ho capito il bonus recupero edilizio è legato al bonus mobili arredi ed elettrodomestici, quindi occorre l'apertura di una pratica edilizia dei lavori di ristrutturazione e l'apertura di una pratica edilizia Cila, scia ... o autocertificazione se in edilizia libera quindi mi converrebbe inglobare tutto unitamente al rifacimento del muro che dovrò fare nel corso del 2019?
In realtà è l'esatto opposto: è il bonus mobili/elettrodomestici che dipende dal bonus recupero edilizio. In altre parole, puoi richiedere il primo solo se stai usufruendo del secondo.
Ma, se ci limitiamo al cambio della caldaia, poco importa. Infatti la caldaia non è un mobile nè un elettrodomestico, quindi puoi detrarla col bonus per recupero edilizio (o, se metti le termovalvole, con l'Ecobonus), secondo le modalità che ti avevo descritto un paio di giorni fa.
Se poi avessi anche intenzione di acquistare dei mobili e/o elettrodomestici, potresti farlo al momento dell'apertura della pratica edilizia per il rifacimento del muro che hai in previsione.
la sola sostituzione della caldaia (della quale ho urgenza) dove rientrerebbe, può avere un percorso a sè? Agenzia delle Entrate la definisce come manutenzione straordinaria, Voi non vi trovate pienamente d'accordo, quindi?
L'inquadramento tecnico di un intervento non è stabilito dall'Agenzia delle Entrate, ma dal DPR 380/01 in primis e da svariati altri decreti (e, eventualmente, sentenze amministrative ove le norme avessero dei vuoti).
Tieni anche presente che ogni ente subordinato allo Stato (Regioni, Province, Comuni, ecc.) può avere facoltà di deroga alla norma nazionale.
Per cui, se vuoi avere la certezza assoluta di non procedere in modo scorretto, spiega all'Ufficio tecnico del tuo Comune cosa devi fare e avrai la risposta definitiva.
Per la mia esperienza e quella dei miei colleghi del reparto tecnico (1 ingegnere, 1 architetto e 1 geometra) che quotidianamente presentano pratiche e progetti in diversi Comuni, ribadisco quanto detto il 31/12: la sostituzione del generatore di calore, salvo casi molto particolari, viene considerata dai Comuni una manutenzione ordinaria.
E ti spiego il perchè: normalmente si sostituisce una caldaia quando quella esistente perde colpi o smette di funzionare (come nel tuo caso). Ci si trova così ad avere un impianto tecnologico che non è più in grado di svolgere la funzione per cui è stato installato.
Di conseguenza, per "mantenerlo in efficienza", è d'obbligo sostituire il generatore malfunzionante.
In tal caso il Comune consente di procedere secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a) del Testo Unico Edilizia (che definisce gli interventi di manutenzione ordinaria), poichè l'opera di sostituzione ha proprio lo scopo di "mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti".
Ma non sono solo i Comuni a seguire questa linea.
Infatti le due colleghe del reparto giuridico e amministrativo (1 avvocato tributarista e 1 commercialista) mi hanno segnalato che ci sono due importanti sentenze amministrative che ribadiscono tale concetto: la sentenza T.A.R. Umbria, 8 giugno 2002, n. 391 e quella n. 432 del 4 marzo 2015 del T.A.R. Calabria, sez. II di Catanzaro (che riguarda proprio la sostituzione di un generatore tradizionale con uno a condensazione).
D'altronde, poi, è la stessa Agenzia delle Entrate che dà l'ultima parola all'ente locale di riferimento.
Infatti, prima di riportare l'elenco non esaustivo dei lavori detraibili, a pag. 31 della sua guida ai bonus per il recupero edilizio scrive: "Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione IRPEF. In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali."
l'asseverazione di un tecnico abilitato di cui parla sopra non serve su impianti inferiori a 100 kw, la mia caldaia sarà 30kw, quindi dovrebbe essere sufficiente la certificazione del produttore della caldaia
L'asseverazione su impianti inferiori a 100 kw non è richiesta se si opta per l'Ecobonus, perchè l'inserimento del valore di risparmio energetico è già previsto nella relativa comunicazione telematica da inviare all'Enea.
Però, se si opta per la detrazione per recupero edilizio relativa agli interventi che prevedono un risparmio energetico, bisogna inviare la nuova comunicazione introdotta il 21/11/18 che, invece, non contempla l'inserimento del suddetto valore.
Ma, siccome in tal caso la norma prevede che "Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia", abbiamo da poco chiesto all'Enea se sia necessario redigere l'asseverazione che indichi il risparmio energetico ottenuto a seguito di qualsiasi intervento di cambio caldaia (senza limitazione di potenza) e ci hanno risposto affermativamente.
In teoria dovrebbero pubblicare a breve una FAQ a riguardo (almeno così ci hanno detto...).
dal 21/11 è diventato obbligatorio anche inviare la comunicazione Enea relativa alla sostituzione caldaia attraverso il nuovo portale dedicato alle ristrutturazioni; ok, ma questo adempimento è valido solo per chi vuole beneficiare dell’Ecobonus 50/65% e non nell'altro caso?
La nuova comunicazione terlematica, come ho scritto sopra, non è connessa all'Ecobonus, bensì alla detrazione per recupero edilizio relativa agli interventi che prevedono un risparmio energetico (l'"altro caso" di cui parli tu).

Spero che le indicazioni che ti ho fornito, soprattutto grazie all'aiuto dei miei "non esperti" ;) colleghi, abbiano risposto a tutte le tue domande.
Non saremo le massime autorità del settore, ma nessuno dei circa 1800 contribuenti che abbiamo seguito nei (pochi) 13 anni di attività in questo campo ha mai avuto contestazioni o sanzioni.
Tenuto conto che più o meno il 15%-20% di loro ha subito un'ispezione fiscale, direi che non è un brutto risultato.
In ogni caso siamo una voce fra le tante e sta poi a chi ci interpella valutare la bontà dei consigli che diamo.
Per noi è importante essere utili mettendoci la faccia e siamo reperibili senza problemi per qualsiasi chiarimento.
E, se avessi bisogno della nostra consulenza, sai come contattarci.
Buone detrazioni!
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Davvero esaustiva la risposta, credo di aver capito tutto. Se ha/avete voglia di rispondere pongo un'ulteriore quesito relativo sempre alla sostituzione della caldaia. L'appartamento in oggetto è in comodato gratuito (non registrato di proprietà di mia mamma). La detrazione sarebbe intestata a mio marito che vi ha residenza, insieme al mio nucleo familiare, da oltre 20 anni. In una sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna si afferma che il comodato verbale non preclude l'Ecobonus. Per di più la stessa Agenzia delle Entrate, quando nelle sue guide fiscali sulle agevolazioni 50-65% spiega che il comodatario è tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, non precisa mai che il contratto di comodato debba essere stipulato in forma scritta, né indica, di conseguenza, l’obbligo di registrazione. Ritenete valida questa interpretazione anche per il bonus recupero edilizio-io procederei su questa strada x la detrazione (e non limitatamente all'ecobonus citato specificatamente nella sentenza)? Grazie di nuovo
 

Biz Consulting

Membro Attivo
Professionista
Sì, ove ci siano disposizioni e/o procedure comuni, le sentenze e le indicazioni degli enti preposti sono applicabili a entrambi i bonus fiscali (e i requisiti dei benificiari fanno parte di questa tipologia).
Nel caso specifico del comodato, oltre la sentenza che hai citato (deduco ti riferissi a alla 1281/12 del 2018), ce n'erano già altre che avevano dato stesso parere.
Fra queste, la 2914/3 del 2016 (sempre del TAR Emilia Romagna), che rovesciò la decisione dell’Agenzia delle Entrate, la quale contestava la detrazione a un contribuente per il fatto che il contratto di comodato non fosse registrato.
In effetti anche noi, fino a prima di queste sentenze, consigliavamo ai clienti di mettere per iscritto il comodato e farlo registrare, perchè queste erano le indicazioni che il contact center del Fisco forniva.
Questo è un altro tipico esempio di come sia necessario stare attenti alle pronunce dell'Agenzia che, nonostante in molti casi perda delle cause amministrative, si ostina a non aggiornare le guide di conseguenza...
Morale della favola: se tuo marito ha avuto anche solo il comodato verbale (non registrato) da tua mamma, ha diritto al bonus.
 

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