Nemesis

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una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida.
Quod erat demonstrandum. Se la (prima) riunione è mancata, la riunione in seconda convocazione non è stata preceduta da nessun'altra.
 

condobip

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Quod erat demonstrandum. Se la (prima) riunione è mancata, la riunione in seconda convocazione non è stata preceduta da nessun'altra.
Non esattamente, è stata preceduta da un'assemblea deserta e programmata, pur sempre c'è stata una 1° assemblea :)
Altrimenti se come dici, la 2° fosse la 1° (non preceduta da nessuna), dovrebbe avere i quorum costitutivi e deliberativi della 1° e non quelli della 2° :disappunto:
 
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condobip

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fine del round, alla prossima ripresa, ma manca l'arbitro?
Potresti essere tu l'arbitro visto che so che sei amministratore di stabili, rispondendo a questa semplice domanda:
- "quando convochi un'assemblea scrivi sull'invito che la riunione si terrà direttamente in 2° convocazione al giorno, ora, data e luogo con l'OdG allegato, oppure ti attieni alle disposizioni inderogabili dell'art. 66 Disp. Att. cc?"

- L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, ...
L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. ...
 
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chiacchia

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Bello bello bello quando litigate bonariamente siete fantastici, comunque caro Bip. volevo chiederti un consiglio in relazione a quanto discusso: tre condomini con 200 millesimi chiedono all'amministratore una riunione straordinaria con l'ordine del giorno diviso cosi.
1° ulteriori ripartizioni delle quote condominiali già approvate
2° come e dove versare le quote da accantonare
3° ratifica della conferma dell'amministratore in quanto non ha specificato il suo compenso analiticamente come previsto dall'art.1129 parg.8
4° altre e eventuali
Questa richiesta è stata fatta citando l'art 66 ecc. ora la mia domanda è in questa situazione ci stiamo organizzando e stiamo raccogliendo deleghe per oltre 500 millesimi questo per non perdere tempo e per essere sicuri del risultato, pertanto in questa situazione possiamo anche deliberare in prima convocazione....siamo perfetti ....giusto?
Al 3° punto dell'ordine del giorno in considerazione che la conferma dell'amministratore è nulla possiamo anche cambiarlo? In pratica non ratificheremmo la sua convalida ma lo cambieremmo, o si esce fuori dall'ordine del giorno?
Cosa ne pensi?
Chiaramente la discussione è aperta a tutti ma mi fa piacere sentire il parere diretto di Bip.
 

condobip

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La richiesta fatta norma dell'art 66 Disp. att. cc è legittima con tre cpondomini in rappresentanza di 200 mlm, per cui se l'amministratore non convoca un'assemblea entro 10 giorni dalla richiesta (data che sceglierà lui entro il suo mandato), i condomini promotori potranno autoconvocare tutti gli altri con all'OdG quanto richiesto (nulla di più), per cui al punto 3° avete tutto il diritto di cambiare l'amministratore.
Le "varie ed eventuali" le lascerei perdere perchè se non specificato nel dettaglio l'argomento, qualsiasi decisione al di fuori di quanto previsto all'OdG è annullabile (anni fa era addirittura nullo)
 

adimecasa

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CONDOBIP quando convoco una assemblea condominiale, per avere una maggioranza che mi consente di deliberare con meno mm., essendo in seconda convocazione, sempre se la prima è andata deserta, la convoco come da te sopra citato nel post n. 24
 

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