E' vero che l'erogazione dell'acqua potabile è un bene di prima necessità o essenziale, ma è anche vero che la morosità di alcuni condomini, per questo motivo, possa restare sine die.
Detto questo, la concessionaria del servizio idrico non interrompe con facilità ed immediatezza il servizio ad un Condominio, ove solo alcuni condomini si siano resi morosi, per questi motivi in considerazione che il contatore generale dell'acqua è uno per tutti i condomini, altrimenti varrebbe il criterio della "parziarietà della spesa," (ovvero sarebbero esclusi dal servizio solo i morosi) c'è tutto il tempo per l'amministratore di prendere contatti con la concessionaria dell'acqua per acquisire uno spazio di tempo sufficiente per indire un'assemblea straordinaria (non avendo, come nel caso in specie fondi in cassa, altrimenti ovrebbe provvedere esso stesso al pagamento con successiva rivalsa) per fare adempiere al pagamento i c.d. morosi, o in assenza di essi, reperire i fondi necessari dagli altri condomini, in virtù della solidarietà passiva, per poi agire in regresso nei confronti dei morosi.
tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza” (così Cass. SS.UU. 8 aprile 2008 n. 9148).
In sostanza in queste circostanze, nel silenzio della legge, o meglio, nell’impossibilità per l’amministratore di chiedere ai condomini, sulla base di una disposizione legislativa, l'anticipazione delle somme da recuperare dal comproprietario moroso, sono due le possibili soluzioni:
a)assembleare, vale a dire un accordo tra tutti i condomini (eccezion fatta per il condomino o i condomini morosi) per coprire la quota spese mancante, salvo rimborso al termine della procedura di recupero;
b)regolamentare, ossia una clausola del regolamento di condominio contrattuale che preveda un qualcosa di simile alla deliberazione di cui si è detto nel precedente punto a)