Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
La solita situazione italiana ingarbugliata:
- Palazzina con 15 appartamenti;
- Il costruttore ha venduto tutti gli appartamenti eccetto due, per i quali pare che abbia un preliminare di acquisto da parte della stessa persona, probabilmente non registrato né trascritto;
- Il costruttore è in procedura fallimentare, nel senso che (dice lui) sta aspettando da oltre 3 anni che il giudice dichiari o no il fallimento;
- I due appartamenti non ancora rogitati sono, per ora, sotto sequestro insieme ad altri beni e non possono essere rogitati;
- se non verrà dichiarato il fallimento lui potrà rogitare per i due appartamenti ancora invenduti; altrimenti essi saranno venduti dal procuratore fallimentare;
- Nel Regolamento condominiale (peraltro non citato nei rogiti fatti né si sa se trascritto) il costruttore si è riservato di nominare l'Amministratore fino a totale vendita dell'immobile, per cui da oltre 3 anni l'Amministratore lo fa lui e vuole continuare a farlo, probabilmente perché spera di poter rientrare in disponibilità dei due appartamenti e intascare i soldi della vendita;
- Le bollette di acqua e luce sono intestate al costruttore e temiamo che, non pagando più le quote da lui imposte (cosa che i proprietari avrebbero anche pensato di fare), rimarremmo senza luce ed acqua;
- La sua attività di Amministratore è, per usare un eufemismo, molto discutibile, sia dal punto di vista formale (fa i preventivi e i consuntivi come la nota della spesa di una massaia, convoca in modo anomalo e quando pare a lui le assemblee), sia sostanziale (cambia le lampadine con molto ritardo, pare non paghi alcuni fornitori e anche il comprensorio, di cui la palazzina fa parte).

- Molti proprietari degli appartamenti venduti, stanchi di questa situazione, vorrebbero "creare" un condominio serio e nominare un Amministratore altrettanto serio, ma hanno le seguenti difficoltà o problemi, che chiedo come superare o risolvere:
a) come fare per sapere se il Regolamento, che obbliga ad avere l'attuale Amministratore, è valido, cioè fa parte dei contratti di acquisto e, quindi, è attivo e va rispettato?
b) se il Regolamento fosse valido, c'è una possibilità di convocare un'assemblea, costituire un condominio serio e nominare un Amministratore senza rivolgersi alla magistratura e senza che il costruttore la faccia annullare, facendo valere i suoi diritti?
c) ma, anche se il Regolamento non fosse valido, e, quindi, fosse possibile convocare autonomamente un'Assemblea, sussisterebbe il problema della convocazione, perché non si conoscono i nomi ed i recapiti di circa 4-6 condòmini (non abitano lì e gli appartamenti sono chiusi) e, ovviamente, il costruttore non ce li vuole fornire (l'abbiamo chiesto); se non convochiamo tutti, l'assemblea è annullabile (e sicuramente il costruttore la farà annullare da qualcuno dei non convocati di sua conoscenza, come ha già fatto in altra occasione).
d) Ulteriore problema riguarda i due appartamenti invenduti (che, nel computo dei millesimi, contano): a chi inviare la convocazione? Al costruttore? Alla persona che ha fatto i preliminari? Al giudice fallimentare?

Bella situazione, non trovate?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
perché non si conoscono i nomi ed i recapiti di circa 4-6 condòmini (non abitano lì e gli appartamenti sono chiusi) e, ovviamente, il costruttore non ce li vuole fornire (l'abbiamo chiesto);
Basta far fare una ricerca (servizi anche sul web) meglio se affidandosi ad un amministratore professionista, degno di tal nome, da scegliere con discussione preventiva informale con tanti condomini da rappresentare il 50%+1 di tutti i proprietari e che detengano completamente almeno 500 millesimi.
Con una simile o superiore maggioranza un Giudice potrebbe persino sorvolare su mancate convocazioni.

Extrema-ratio adire ad un Tribunale per una nomina giudiziale.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Se non è citato o non è stato votato è carta "igenica".
Su questo siamo d'accordo.
Anche se il Regolamento fosse citato tale clausola è "nulla" ...anzi come non esistesse.
Su che base fai tale affermazione? Perchè sarebbe nulla? Ti sarei grato se mi potessi fornire delle "basi" per dimostrare tale nullità, potrebbe essere molto interessante, si eliminerebbe il macigno più grosso e si potrebbe procedere: ma bisogna essere sicuri della nullità.
Con una simile o superiore maggioranza un Giudice potrebbe persino sorvolare su mancate convocazioni.
Questo è possibile ma non certo. E' certo, comunque, che i condomini 50+1, qualora pervenisse una contestazione per mancata convocazione, non credo vogliano fare opposizione e aspettare la sentenza "eventualmente" favorevole, peraltro pagando un avvocato. A questo punto meglio rivolgersi ab initio alla magistratura, ma non lo si vorrebbe fare.
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Professionista
Su questo siamo d'accordo.

Su che base fai tale affermazione? Perchè sarebbe nulla? Ti sarei grato se mi potessi fornire delle "basi" per dimostrare tale nullità, potrebbe essere molto interessante, si eliminerebbe il macigno più grosso e si potrebbe procedere: ma bisogna essere sicuri della nullità.
Perché i regolamenti di condominio, neppure se di origine contrattuale (vedi art. 1138 c.c.), non possono derogare da alcune norme appunto ritenute inderogabili per legge. L'art. 1129 c.c. è proprio uno di questi articoli e prevede che l'amministratore sia nominato dall'assemblea. Per cui quando il costruttore effettua il primo rogito e nasce con ciò il condominio, sarà l'assemblea a scegliere l'amministratore.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Su che base fai tale affermazione? Perchè sarebbe nulla?

Riformulo quanto in parte già spiegato da @Andrea Occhiodoro.

Nello specifico del tuo caso:

-se il RdC non è menzionato o allegato agli atti di ogni singolo acquisto (Rogito) o non è stato votato con idonea delibera assembleare...significa che non esiste (invalido quindi "carta igenica")
-se non esiste vuol dire che qualsiasi clausola/norma contenuta è inefficace
-se anche fosse citato o fosse comunque un RdC contrattuale l'eventuale norma che attribuisce al costruttore/condòmino (finchè non ha venduto tutte le sue "partecipazioni) è "nulla" perchè ai sensi dell' Art. 1129 l'amministratore deve essere designato dall'assemblea.
-perchè esiste consolidata Giurisprudenza in tal senso.

Resta un problemino non accennato da @Andrea Occhiodoro:
-un Condominio si forma appunto appena esistono 2 proprietari...e giocoforza il costruttore che detiene inizialmente la quasi totalità dei millesimi parte da una posizione di forza ...al "singolo" proprietario resterebbe solo il ricorso al Giudice
-un amministratore anche formalmente irregolare (perchè non eletto) potrebbe essere considerato tale per "facta concludentia"....e voi sono 4 anni che sopportate questo andazzo.

Se fossi al vostro posto cercherei di coalizzare una pluralità di condòmini che rappresentino la maggiroanza canonica di teste e millesimi in modo tale da metere in minoranza il "bellimbusto" e incastarlo alle sue responsabilità (se proprio si considera amministratore):
-deve fare le assemblee ordinaria dove nominate un Presidente con gli attributi e gli chiedete di fornire tutta la documentazione condominiale (Registri verbali ed anagrafici, modelli dei versamenti di ritenute ed altro) pena la denuncia per inadempienza alel sue mansioni con richiesta danni.
 
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Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Chiarissimo, Dimaraz. Resterebbe solo il problema dei pochissimi condòmini non raggiungibili da eventuale convocazione "autonoma" e come considerare, ai fini della convocazione, i due appartamenti "congelati" dalla procedura fallimentare. Il problema dei "facta concludentia" non credo esista, dato il tipo di amministrazione "casareccia" che il costruttore ha portato avanti finora. Ringrazio per le risposte, che hanno già fatto un pò di luce nell'ingarbugliamento.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il problema dei "facta concludentia" non credo esista, dato il tipo di amministrazione "casareccia" che il costruttore ha portato avanti finora.

Sbagli.
Non è una "gestione casareccia" ad invalidare la sua mansione...basta che i condomini per svariato tempo lo abbiano considerato "l'amministratore" perchè si determini la validità della sua carica.
E anche di questo esiste consolidata Giurisprudenza persino post-riforma.
 
Ultima modifica:

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Non è una "gestione casareccia" ad invalidare la sua mansione...basta che i condomini per svariato tempo lo abbiano considerato "l'amministratore" perchè si determini la validità della sua carica.
..ma, in ogni caso resta il fatto che non è stato eletto da un'assemblea, che il suo mandato è comunque annuale e che può essere eletto dai condòmini un altro amministratore.
 

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