Per i lavori straordinari nei condomini:
1. Dopo aver posto all'ordine del giorno di un'assemblea la discussione sui lavori, si delibera di affidare a un tecnico (a pagamento) la redazione di un capitolato d'appalto con computo metrico dei lavori da eseguire per raccogliere almeno 3 preventivi omogenei (a cura dell'amministratore).
2. A una successiva assemblea, dopo aver posto la voce "approvazione preventivo per lavori straordinari" all'ordine del giorno, si procede alla disamina dei preventivi ed all'approvazione di uno di essi, dando mandato all'amministratore di raccogliere i fondi necessari dai condomini, prima dell'avvio dei lavori, costituendo così il fondo previsto dall'art. 1135 cod. Civ.
Qualsiasi fondo di riserva che venga invece costituito in maniera "generica", richiede la preventiva approvazione dell'assemblea ed è destinato a coprire spese impreviste o maggiori oneri di gestione, ma deve essere limitato nell'importo in modo da non gravare eccessivamente sulle tasche dei condomini. Anche il suo utilizzo in conto lavori è soggetto all'approvazione dell'assemblea.
L'intenzione dell'amministratore potrebbe essere anche quella di accantonare dei fondi un po' alla volta, se ci sono grosse manutenzioni straordinarie da effettuare, per non richiedere grosse cifre ai proprietari tutte in una volta. Resta da valutare, ovviamente, da parte di voi condomini la convenienza e l'ammontare di ogni singola proposta di accantonamento.
1. Dopo aver posto all'ordine del giorno di un'assemblea la discussione sui lavori, si delibera di affidare a un tecnico (a pagamento) la redazione di un capitolato d'appalto con computo metrico dei lavori da eseguire per raccogliere almeno 3 preventivi omogenei (a cura dell'amministratore).
2. A una successiva assemblea, dopo aver posto la voce "approvazione preventivo per lavori straordinari" all'ordine del giorno, si procede alla disamina dei preventivi ed all'approvazione di uno di essi, dando mandato all'amministratore di raccogliere i fondi necessari dai condomini, prima dell'avvio dei lavori, costituendo così il fondo previsto dall'art. 1135 cod. Civ.
Qualsiasi fondo di riserva che venga invece costituito in maniera "generica", richiede la preventiva approvazione dell'assemblea ed è destinato a coprire spese impreviste o maggiori oneri di gestione, ma deve essere limitato nell'importo in modo da non gravare eccessivamente sulle tasche dei condomini. Anche il suo utilizzo in conto lavori è soggetto all'approvazione dell'assemblea.
L'intenzione dell'amministratore potrebbe essere anche quella di accantonare dei fondi un po' alla volta, se ci sono grosse manutenzioni straordinarie da effettuare, per non richiedere grosse cifre ai proprietari tutte in una volta. Resta da valutare, ovviamente, da parte di voi condomini la convenienza e l'ammontare di ogni singola proposta di accantonamento.