renzanna

Membro Attivo
Buonasera a tutti, volevo chiedere se conoscete le norme che regolano la sicurezza in un cantiere condominiale lasciato incustodito, con i lavori da ultimare dalla ditta appaltatrice da circa un anno. Faccio presente che a Dicembre 2020 quando la ditta ha abbandonato il cantiere, l'Amm. aveva provveduto ad una parvenza di messa in sicurezza. Dopo aver cambiato sia l'Amm. che il Dir. Lav. e aver nominato nuovamente ambedue le figure, il nuovo DL insiste nella messa in sicurezza del cantiere, la cui spesa sembrerebbe alquanto elevata. Poichè, a domanda specifica sulle norme su quali siano i lavori da fare, glissa e quindi chiedo se qualcun conosce la materia. Segnalo che il cantiere oltretutto è al buio e il DL non ha previsto nulla per illuminarlo. Grazie anticipato a tutti
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
conoscete le norme che regolano la sicurezza in un cantiere condominiale lasciato incustodito
La norma è il D. Lgs. 81/2008.
Premesso che non è chiaro se siano lavori su parti comuni o su parti private.

In caso di abbandono e/o di assenza di figure professionali deputate alla sicurezza, il responsabile in toto è il committente ergo il condominio.
Il direttore dei lavori è responsabile della (regolare) esecuzione degli stessi e non risponde della sicurezza del cantiere qualora non fosse stato nominato per ricoprire tale compito
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Segnalo che il cantiere oltretutto è al buio e il DL non ha previsto nulla per illuminarlo.
il D. L. è il rappresentante del committente (in questo caso il condominio) non è compito suo provvedere alla illuminazione dato che il suo compito è quello di controllare che l'impresa o le imprese eseguano i lavori come da capitolato accettato dagli esecutori.
La illuminazione del cantiere deve essere stata prevista dal progettista del lavoro e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) del lavoro. A questo punto, con il cantiere già iniziato ed abbandonato, subentra un' altra figura tecnica: il Coordinatore in fase di esecuzione del lavoro (CSE) è lui che deve controllare il cantiere, è lui (CSE) che se l'impresa non segue le prescrizioni di sicurezza previste dal CSP può bloccare il cantiere e segnalare la situazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro ed al Ufficio Competente alla ricezione delle segnalazioni di inizio lavori Edilizi della ASL.. Inoltre l'impresa ha un suo responsabile per la sicurezza dei cantieri (di solito è l'impresario) quindi è a queste figure (CSE e Responsabile per la sicurezza della azienda) che l'amministratore si deve rivolgere per la messa in sicurezza del cantiere abbandonato.
Una cosa è certa: in caso di incidente che provochi lesioni, sia a terzi che ai condomini stessi, il responsabile ultimo è il committente cioè il Condominio, nella figura dell' amministratore che è Responsabile dei Lavori. a meno che non sia stato nominato un Responsabile dei lavori terzo.
 

renzanna

Membro Attivo
Ringrazio tutti per l'attenzione. Volevo altresì precisare che l'appaltatore dopo aver abbandonato il cantiere in quanto l'amm. non aveva pagato delle fatture relative a dei lavori fatti male e noj fatti e che hanno provocato danni, nulla ha fatto se non istituire causa civile di cui già si è capita la lungaggine. Riguardo il cantiere specifico che attualmente è totalmente al buio e che la rete arancione che "chiudeva" il cantiere oramai non esiste più. Il nuovo DL ha predisposto un capitolato per la messa in sicurezza, ma al di là di semplici recinzioni e una gettata di cemento per spianare una rampa dì accesso nulla ha fatto. Ora io mi e vi chiedo ma i lavori previsti in questo capitolato dove potrebbero trovare il loro fondamento? Cioè in caso di incidente in una ipotetica causa per il condominio basta il capitolato tecnico ed i lavori suggeriti dall'arch. DL a declinare le responsabilità? Oppure è sempre il condominio responsabile?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
in caso di incidente il Condominio è sempre responsabile a prescindere: culpa in eligendo (se ha scelto tecnici o aziende che non avevano la capacità professionali o tecniche o di esperienza ) e culpa in vigilando (per non aver controllato).
 

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