Poiché l'immobile necessita di lavori di manutenzione ordinaria che si accollerebbe il conduttore, è legittimo pattuire nel contratto di locazione la decorrenza del pagamento del canone in data successiva a quella della stipula (es. dal quarto mese) specificandone i motivi?
Il caso (esemplificando) mi pare questo. Il conduttore desidera modificare l'appartamento secondo i suoi gusti. Il locatore lo autorizza . Il conduttore prende in consegna l'immobile al 10 aprile 2010 ; in venti giorni finisce i lavori; in fatto inizia il godimento dal 1-5-10 ma visto che ha speso 2.400,00 euro (somme che coincide con 4 mensilità) le parti si accordano di dare esecuzione al contratto di locazione dal 1 settembre 2010 in modo da pareggiare i conti.
In fatto si puo' fare quello che si vuole ma giuridicamente e fiscalmente le cose non stanno cosi': in fatto ed in diritto il locatore ha percepito i canoni di locazione ; solo che invece di averli percepiti in denaro li ha percepiti in natura ( lavori eseguiti) e pertanto di tal cosa và dato atto e ricevuta conformemente a quanto da me indicato al punto 2 della prima risposta.
Se cosi' non si procedesse il locatore potrebbe subire le conseguenze di cui all' art.1592 del codice civile visto che il conduttore anche "per fatti concludenti" potrebbe dimostrare che i lavori sono stati autorizzati dal locatore.
Invece facendo regolarmente decorrere il contratto dal 1-5-10 dando atto che il canone è stato pagato con i lavori si toglie ogni arma tesa ad un indebito rimborso da parte del conduttore.
Ribadisco in sintesi la mia opinione:
1-Fare un contratto di locazione ordinario decorrente dall'inizio dell'effettivo godimento della unità abitativa (es. 1-5-10)
2-Concordare e quantificare le opere con un breve scritto stabilendo che il corrispettivo sarà sostenuto dal conduttore ma sarà portato in prededuzione dai canoni (il senso :"visto che hai speso 2400 per conto mio io ti do' per pagati 4 canoni) tal che risulti come se i lavori fosse stati sostenuti dal locatore ( che poi , stringi, stringi, il fatto corrisponde alla realtà )
Art. 1592.--Miglioramenti.---
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata .
Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
omissis....