liberopan

Nuovo Iscritto
situazione: la moglie ha da un precedente matrimonio due figli, poi ha due sorelle 4 nipoti e una madre, possiede 1/3 della casa che la madre ha in usufrutto e ha un appartamento solo a sé intestato, sempre in usufrutto alla madre, acquisito precedentemente all'ultimo matrimonio, infine possiede il 50% della casa di abitazione. Il marito non ha figli, ha 2 fratelli due nipoti e una madre, anch'egli possiede il 50% della casa di abitazione, 1/3 di una casa che la madre ha in usufrutto e un proprio appartamento che affitta e di cui è unico proprietario, acquisito precedentemente al matrimonio. Marito e moglie sono in comunione dei beni. Vorrebbero a vicenda nominarsi erede universale l'uno dell'altra attraverso un testamento olografo, immagino non possano escludere la legittima ai figli della moglie, che però dovrebbe riguardare solo le proprietà della moglie stessa. Come funziona la legittima ai figli di lei? E' possibile nominarsi eredi universali a vicenda escludendo tutti gli altri parenti? E' possibile nominarsi eredi universali a vicenda indicando eventualmente in specifico alcune eccezioni che si vogliano fare (es: lascio la casa di x a y)? Grazie a chi vorrà rispondermi e a questo sito preziosissimo! liberopan
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
La signora non potrà ledere i diritti di legittima dei propri figli che, ovviamente, si limitano a quanto di sua proprietà. Non è quindi possibile nominarsi eredi universali a vicenda.

Comunque potrebbe tornarti utile quanto sotto:

Quote riservate al coniuge e agli ascendenti?
Se vi è un solo figlio: a lui è riservata la metà del patrimonio; l’altra metà è disponibile.
Se vi è più di un figlio: sono loro riservati i due terzi dell’eredità, da dividersi in parti uguali; un terzo è disponibile.
Se vi è solo il coniuge: gli è riservata la metà del patrimonio; a lui spettano inoltre i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano (se di proprietà del defunto o comuni).
Se vi sono coniuge e figli: se il figlio è uno solo, a lui è riservato un terzo dell’eredità e un altro terzo va al coniuge; se vi è più di un figlio, spetta loro la metà del patrimonio da dividersi in parti uguali e al coniuge spetta un quarto.
Se vi sono ascendenti legittimi e coniuge: al coniuge spetta metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto.
Se vi sono solo ascendenti legittimi: è loro riservato un terzo del patrimonio.
Se non vi sono figli, né coniuge, né ascendenti legittimi: si può disporre per testamento di tutta l’eredità.

ovviamente la quota disponibile potrà essere liberamente destinata al coniuge.
 

Fausto1940

Membro Attivo
Proprietario Casa
l'art. 588 CC (Tit III capoI) non prevede ostacoli alla nomina anche reciproca di erede universale. Il limite è posto solo relativamente a disposizioni (universali o no) rilasciate nel medesimo atto (cioè, non è possibile di fare un testamento "a squadre"). Resta fermo il fatto che gli aventi diritto possono sempre impugnare il testamento qualora venga ravvisata una lesione nei loro confronti. Se nessuno dovesse procedere all'impugnazione, le disposizioni testamentarie svolgono il loro effetto completamente. Ovviamente, è raro il caso in cui i diritto sulla "polpa attaccata all'osso" vengano lasciati decadere. D'altra parte, le disposizioni civilistiche sul testamento (libro II CC) sono più che chiare e anche divertenti da leggere.
 

liberopan

Nuovo Iscritto
ringrazio moltissimo arianna e fausto e anche propit.it che ci permette di far circolare preziose informazioni!da ciò che capisco la moglie potrebbe nominare erede universale il marito salvo la legittima destinata ai propri figli che sarà 2/3 solo delle proprietà intestate a lei (1/3 a testa) mentre 1/3 delle proprietà intestate a lei va al coniuge. Quello che interessava era capire se in questa situazione possano intervenire a rivendicare diritti anche madri fratelli nipoti, sia della moglie che ha i due figli sia del marito che non ne ha, o se tutto si può circoscrivere solo a loro e ai due figli di lei.grazie ancora e buonissimo anno a tutti!
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
La presenza di discendenti (cioè dei figli) esclude la partecipazione degli ascendenti (genitori) alla divisione ereditaria della signora che, qualora non facesse testamento vedrebbe i suoi beni divisi tra coniuge e figli con quote di 1/3 ciascuno.
Per il marito le cose cambiano e la madre (ascendente) avrebbe dei diritti. Per quanto riguarda i fratelli non dovrebbero avere diritti. In assenza di genitori e figli non vedo ostacoli alla configurazione del coniuge quale erede universale. Ha comunque ragione Fausto, io posso nominare erede universale chiunque ma, che questi riesca poi ad entrare in possesso dei miei beni è tutto da vedere.
 

conchiglia540

Nuovo Iscritto
sia tu che tua moglie potete fare testamento senza ledere le quote di leggittima dei rispettivi figli;per quanto riguarda il precedente matrimonio vedi se è interenuta la sentenza del divorzio perchè è solo questa che decadere i diritti patrimoniali successori del coniuge. Se vi sono differenti probabilità di decesso tra i coniugi, in considerazione di età distanti, si può operare con i trasferimenti della nuda proprietà in favore del coniuge più giovane, precauzionalmente quest'ultimo fa testamento riservando la quota disponibile al coniuge più anziano, non si sa mai. ciao.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Condivido le osservazioni approfondite di Fausto e Arianna : inoltre
quanto riguarda il precedente matrimonio vedi se è intervenuta la sentenza del divorzio perchè è solo questa che decadere i diritti patrimoniali successori del coniuge.
ritengo sia già intervenuto a monte il divorzio per entrambe; diversamente non avrebbero potuto risposarsi.
Aggiungo che il diritto di abitazione è considerato da taluna giurisprudenza al pari di un "legato!" e come tale oggetto di autonoma valutazione. Apprezzerei osservazioni al rigurdo
 

Franca68

Membro Attivo
Proprietario Casa
il diritto di abitazione è considerato da taluna giurisprudenza al pari di un "legato!" e come tale oggetto di autonoma valutazione.


cosa intende?
il diritto di abitazione della madre di entrambi che hanno l'usufrutto o il diritto di abitazione del coniuge superstite?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
intendo riferiermi alla abitazione ove vivono gli attuali coniugi

Art. 540.
Riserva a favore del coniuge. ( in caso di decesso dell'altro )
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
 

Franca68

Membro Attivo
Proprietario Casa
quindi se il coniuge dovesse nominare erede per la quota disponibile una terza persona, quest'ultima deve osservare il diritto di abitazione del coniuge in vita e non poterne "usufruire" fino a che è in vita?
se è così credo proprio che sia giusto ed equo
 

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