pinomaga

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Forse è una domanda un pò stupida ma la faccio lo stesso perchè vorrei capire la differenza per il legislatore tra uno studente ed un lavoratore.
Mia figlia laureata e nubile è stata assunta a tempo determinato per 8 mesi in una località fuori della mia provincia ma nella stessa regione, in pratica a 80 Km. da casa. Vista la paga da fame che danno per questi tipi di contratto e le notevoli spese di benzina per andare e tornare da tale località, oltre allo stress dei turni di lavoro (mattino 7.00-15.00, serale 15.00-23.00) si è reso necessario trovare un alloggio ammobiliato per contenere quanto su espresso.
L'unico alloggio ammobiliato trovato in questo paesino è di 35 mq. in una mansarda al "modico" prezzo di 350 euro mensili oltre 2 mesi anticipati e 175 euro a fondo perduto per l'agenzia. Pongo la domanda:
Siccome credo che uno studente universitario fuori sede può detrarre sul 730 le spese di alloggio chiedo se è possibile detrarre tali spese se l'affittuario è una lavoratrice comunque fuori sede.
L'agenzia immobiliare ha glissato sulla registrazione del contratto, ovviamente per non far pagar le tasse al proprietario, ma se invece fosse possibile per mia figlia detrarre le spese di locazione, io costringerei la stessa alla registrazione del contratto. Chiedo lumi e chiarimenti a chi ne sa più di me. Grazie a tutti
 

maidealista

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Vedi :
Detrazione per canoni di locazione spettanti a lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro indicati al rigo E42

Art. 16, comma 1-bis, del TUIR

Questa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi (Circolare 18.06.2001 n. 58). Tale detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:
- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Tale detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pertanto restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50).
Per usufruire della detrazione, il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente e deve trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.
Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più questa qualifica.
Detrazione per canoni di locazione spettanti a lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro indicati al rigo E42 :: Caf Nazionale del Lavoro
:daccordo:
 

pinomaga

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Grazie Maidealista, se ho capito bene non conviene cambiare residenza perchè l'alloggio è a meno di 100 Km, non è fuori regione, non ci sono i presupposti dei 3 anni precedenti alla richiesta di detrazione, quindi mi devo rassegnare a non sperare alcunchè. O sbaglio?
 

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