Gianco

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la finestra era chiusa non è stata mai aperta aveva le persiane ma all'interno era stata chiusa con un un blocco nel momento in cui è stata venduta chi abita in quella casa ha rotto il fermo e ha riaperto la finestra.... non c'è un muro di confine il muro della casa è il confine che separa le due proprietà.... la finestra x 40 anni ha preso solo luce e aria.. ora ofnuno fa come vuole, non mi sembra normale che il cane che hanno in casa metta le zampe sul davanzale e sporge nella mia proprietà... una soluzione dovrà esserci....
Non è ancora chiaro se si tratta di finestra o luce. Nel primo caso, se esiste, ha il diritto di aprirla quando decide il proprietario, fruitore. Nel secondo la luce deve essere ad un'altezza non inferiore a m 2,50 dal pavimento del piano terra o m 2,00 se siamo sui piani superiori. La luce può essere aperta sul muro se è di proprietà del titolare. Se tu confinante avrai necessità di coprirla per necessità dovendo costruire una muratura adiacente la potrai ostruire senza chiedere il permesso al vicino. Ovviamente la muratura non dovrà essere fine a se stessa, ma dovrà essere parete di un vano o una copertura.
 

Luigi Criscuolo

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la finestra era chiusa non è stata mai aperta aveva le persiane ma all'interno era stata chiusa con un un blocco nel momento in cui è stata venduta chi abita in quella casa ha rotto il fermo e ha riaperto la finestra
una finestra è sempre una finestra anche se chiusa.
Non hai spiegato la storia del passaggio intestato a tua madre. se non c'entra nulla era inutile scriverlo.
Se non è rispettata no c'è usucapione
non mi vedi d'accordo
Una recentissima pronuncia della Suprema Corte ha stabilito le condizioni necessarie all’usucapione di una servitù di veduta e prospetto su un fondo vicino.
La norma di riferimento (articolo 1061 del codice civile) prevede che l’acquisto per usucapione possa aversi soltanto per le servitù apparenti, per le quali esistano opere permanenti e visibili che consentano il loro esercizio.
Tale disposizione è stata interpretata nel senso che le opere permanenti devono essere visibili dal fondo servente in modo tale da rendere presumibile la conoscenza della servitù da parte del proprietario di questo.
L’orientamento costante della Corte ha specificato che la visibilità delle opere può non riscontrarsi dal fondo servente (ipotesi normale ma non esclusiva), ben potendo aversi una conoscenza oggettiva della servitù anche da altri punti d’osservazione (ad esempio dal fondo dominante o da quello di un terzo).
Ciò che rileva, infatti, ai fini dell’usucapione è la non clandestinità del possesso, condizione questa che può verificarsi soltanto nel caso in cui la conoscibilità del peso sul fondo servente sia oggettivamente presumibile (quindi apparente) dal proprietario di questo.
La Corte ha rigettato il ricorso del proprietario di un fondo servente con il quale, a fronte della richiesta di controparte di dichiarare l’intervenuta usucapione su una servitù di veduta, ha eccepito la carenza del requisito dell’apparenza in quanto le opere che ne consentivano l’esercizio non erano visibili dal proprio fondo, per lungo tempo coperto da un tetto spiovente.
Alla stregua del costante orientamento suesposto, la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente che le opere destinate all’esercizio della servitù fossero visibili da un altro punto di osservazione (una vicina via pubblica) rispetto al fondo servente, rilevando, ai fini dell’usucapione, quella visibilità tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere la consapevolezza della situazione di obbiettivo asservimento del fondo servente a vantaggio di quello dominante.
(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 17 novembre 2014, n. 24401)
Qui trovi altre sentenze:
Diritto di veduta -Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 gennaio – 16 febbraio 2017, n. 4192 - A.IM.A
 
Ultima modifica:

Gianco

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Professionista
Se non è rispettata no c'è usucapione, ma deve essere eliminata l'anomalia o demolendo ed arretrando a m 1,50 ovvero coprendo l'intercapedine fino al confine in modo da eliminarla.
non mi vedi d'accordo
Se rileggi bene quello che ho scritto, non mi riferisco alla presenza della servitù, ma alla distanza del fabbricato dal confine che il codice civile impone ad almeno m 1,50. In alternativa deve essere eliminata con la copertura dell'intercapedine.
 

alberto bianchi

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Proprietario Casa
Da profano della materia mi chiedo: delle due case quale è stata costruita per prima ? Quella con la finestra che invade la privacy del vicino o la casa di quest'ultimo ?
 

Gianco

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Da profano della materia mi chiedo: delle due case quale è stata costruita per prima ? Quella con la finestra che invade la privacy del vicino o la casa di quest'ultimo ?
Non è un problema di prima o dopo, ma di intervenuta usucapione o no ed eventualmente se rispetta le distanze previste dal codice civile o dallo strumento urbanistico vigente al momento della realizzazione.
 

alberto bianchi

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Proprietario Casa
Non è un problema di prima o dopo, ma di intervenuta usucapione o no ed eventualmente se rispetta le distanze previste dal codice civile o dallo strumento urbanistico vigente al momento della realizzazione.
Questo lo capisco benissimo, qui si parla di una finestra che esiste da oltre 40 anni (forse 50 0 60, non si sa) e un tempo , sopratutto nel dopoguerra, nella foga della ricostruzione gli strumenti urbanistici se esistevano, esistevano solo sulla carta e si chiudeva un occhio, spessissimo tutti e due.
Ammettiamo anche che non abbia mantenuto le distanze dal confine, che si fa ? Abbattiamo la casa perché permette a chi ci abita di guardare com'è verde l'erba del giardino del vicino ? Allora anche il famoso ministro che non sapeva chi gli aveva pagato la casa potrebbe chiedere ai discendenti di Vespasiano e Tito di demolire o chiudere le finestre del Colosseo.
Naturalmente esagero....
naturalmente io propendo per l'usucapione per la tesi dell'usucapione. Poi...gli interessati, se d'accordo, possono prendere altre decisioni.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Tutto si può usucapire ma non un fabbricato a distanza del fabbricato inferiore a quella legale minima prevista dal codice civile. L'alternativa è quella di annullare la distanza coprendo l'intercapedine anche con un pergolato che annulla la distanza, ovvero acquistando dal vicino la fascia di terreno necessaria per rispettare questa regola.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Tutto si può usucapire ma non un fabbricato a distanza del fabbricato inferiore a quella legale minima prevista dal codice civile.
il c.c. consente di costruire sul confine. Se il confinante non ha costruito anche lui sul confine, per aderenza o per comunione del muro dell'edificio costruito per primo, è un fatto del confinante che avrà avuto il suo interesse. Certo così facendo la sua costruzione l'avrà dovuta costruire a 3,0 m dal confine.
Qui il discorso è un altro: chi ha costruito, regolarmente, sul confine ha aperto una finestra. Questa finestra non poteva essere installata, perché in questo caso (edificio con finestra che guarda sul fondo attiguo) la costruzione doveva rispettare 1,5 m dal confine: fino a qui sono d'accordo con @Gianco.
Il fatto che fosse chiusa e bloccata dall'interno dell'edificio (e non dalla parte del confinante perché in questo caso sarebbe stato diverso), non giustifica la tolleranza del proprietario del fondo sul quale vedeva direttamente la finestra.
Questo stato di fatto è andato avanti per 40 e più anni. Ora qui la mia strada diverge da quella di @Gianco.
Lui sostiene che non si può acquisire per usucapione il diritto di veduta se alla base c'è una violazione ad un articolo del c.c. cioè il mancato rispetto della distanza dal confine.
Io invece sostengo che essendo trascorsi ampiamente i 20 anni richiesti (ed anche i 30 supponendo la malafede di chi possa aver detto, per tranquillizzare il proprietario del fondo limitrofo, si vabbè la finestra c'è ma è bloccata; non la utilizzo quindi è come se non ci fosse) il diritto di veduta è usucapito, anche se la finestra è sempre stata chiusa.
Io sostengo questo perché tra i requisiti dell'usucapione c'é la pubblicità e la finestra in questione era visibile da subito, non è stata nascosta dietro ad un drappo o un cartellone pubblicitario. In pratica il vicino non avendo esercitato per vent'anni il diritto di far rimuovere la finestra ha fatto insorgere il diritto di veduta da parte del confinante.
Sì all’usucapione del diritto a costruire violando le distanze minime
dal momento in cui si è installata la finestra la costruzione non rispettava più le norme del c.c. che prevedevano o la chiusura della finestra o l'arretramento dal confine. La chiusura della finestra non è stata fatta e nemmeno l'arretramento dal confine. Quindi dopo 40 anni diritto di veduta usucapito.
 

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