la finestra era chiusa non è stata mai aperta aveva le persiane ma all'interno era stata chiusa con un un blocco nel momento in cui è stata venduta chi abita in quella casa ha rotto il fermo e ha riaperto la finestra
una finestra è sempre una finestra anche se chiusa.
Non hai spiegato la storia del passaggio intestato a tua madre. se non c'entra nulla era inutile scriverlo.
Se non è rispettata no c'è usucapione
non mi vedi d'accordo
Una recentissima pronuncia della Suprema Corte ha stabilito le condizioni necessarie all’usucapione di una servitù di veduta e prospetto su un fondo vicino.
La norma di riferimento (articolo 1061 del codice civile) prevede che l’acquisto per usucapione possa aversi soltanto per le servitù apparenti, per le quali esistano opere permanenti e visibili che consentano il loro esercizio.
Tale disposizione è stata interpretata nel senso che le opere permanenti devono essere visibili dal fondo servente in modo tale da rendere presumibile la conoscenza della servitù da parte del proprietario di questo.
L’orientamento costante della Corte ha specificato che la visibilità delle opere può non riscontrarsi dal fondo servente (ipotesi normale ma non esclusiva), ben potendo aversi una conoscenza oggettiva della servitù anche da altri punti d’osservazione (ad esempio dal fondo dominante o da quello di un terzo).
Ciò che rileva, infatti, ai fini dell’usucapione è la non clandestinità del possesso, condizione questa che può verificarsi soltanto nel caso in cui la conoscibilità del peso sul fondo servente sia oggettivamente presumibile (quindi apparente) dal proprietario di questo.
La Corte ha rigettato il ricorso del proprietario di un fondo servente con il quale, a fronte della richiesta di controparte di dichiarare l’intervenuta usucapione su una servitù di veduta, ha eccepito la carenza del requisito dell’apparenza in quanto le opere che ne consentivano l’esercizio non erano visibili dal proprio fondo, per lungo tempo coperto da un tetto spiovente.
Alla stregua del costante orientamento suesposto, la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente che le opere destinate all’esercizio della servitù fossero visibili da un altro punto di osservazione (una vicina via pubblica) rispetto al fondo servente, rilevando, ai fini dell’usucapione, quella visibilità tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere la consapevolezza della situazione di obbiettivo asservimento del fondo servente a vantaggio di quello dominante.
(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 17 novembre 2014, n. 24401)
Qui trovi altre sentenze:
Diritto di veduta -Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 gennaio – 16 febbraio 2017, n. 4192 - A.IM.A