In Base a quanto stabilito dalla legge 9 dic.998 n.431 ( solo per immobili abitativi) è data la possibilità di non dichiarare i canoni non riscossi.. L’art.26 TUID 917.86 precisa che tale esonero decorre dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità . I canoni non percepiti nel 2009 possono essere non dichiarati se tale convalida avviene entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi prossima . Và comunque dichiarata la rendita catastale per detto periodo.
Se invece il procedimento di convalida viene emesso dopo la scadenza della dichiarazione dei redditi 2010 (per l’anno 2009) si dichiara il canone come percepito e nella dichiarazione dei redditi
2011 ( per 2010) si dovrà vantare un credito di imposta pari a quanto versato indebitamente
Valuti con il suo fiscalista quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 24444/05 che nella sostanza afferma che la risoluzione del contratto di locazione non esclude che il canone maturato finisca nell'imponibile IRPEF, a meno che non vi sia la volontà delle parti di attribuire alla risoluzione efficacia retroattiva. Quest'ultima, però, resta sempre contestabile dal Fisco.