Art. 6 comma 2 del T.U.I.R.
"I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati."
In sostanza la norma di riferimento è l'articolo 6, comma 2, del Tuir, secondo il quale devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono, in sostanza, imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).
In linea generale, quindi, non è mai reddito il risarcimento del danno emergente mentre lo è il risarcimento del lucro cessante. Occorre, però, verificare che il lucro cessante risarcito abbia, a sua volta, natura reddituale; ciò sta a significare che tale risarcimento deve trovare collocazione in una delle categorie di reddito previste dal comma 1 dello stesso articolo 6, ovvero a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.
di Gianfranco Ferranti e Luca Miele - Il Sole 24 Ore