basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ognuno può trovare fuori luogo sia le domande che le risposte: specie se non ci si vuole intendere.
ad esempio io ho risposto ai tuoi interventi perche ad essere (sembrare?) totalmente fuori luogo era questa tua chiusa.
Quindi per lui NON si tratta di non pagare le bollette dell'Acquedotto, ma di non dover anticipare la somma.
Certe risposte ermetiche si prestano ad equivoci peggiori. Il nostro non deve anticipare nulla: vedi post #35 e #38; al massimo potrebbe essere sanzionato per ritardato pagamento.
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
In questa discussione non c'è un'utenza condominiale. Ma un'utenza intestata al locatore persona fisica.
vero, tuttavia:
con specifico riferimento alla fornitura idrica, esiste una norma (il Dpcm del 29 agosto 2016) posta proprio a tutela degli utenti morosi, ai quali, una volta dimostrato lo «stato di disagio economico-sociale», deve essere comunque garantito un quantitativo minimo di erogazione del “bene acqua”.

Nel caso di specie mancava proprio la prova dello stato di bisogno in cui verserebbe il condòmino


quindi parrebbe prevalere la motivazione di cui sopra, rispetto al fatto che altri (gli altri condomini, nel caso della sentenza, e il locatore, nel caso del post) siano tenuti o meno a coprire morosità altrui
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Qui la morosità è del locatore, anche se determinata da altri.
è del locatore con l'acquedotto, tuttavia il conduttore è inadempiente nei confronti del locatore, non avendo fatto la voltura o rimborsato le spese di acquedotto
quindi secondo me il locatore deve pagare l'acquedotto, chiedere il rimborso al conduttore e chiudere il contratto con l'acquedotto
 

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