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User_29045

Ospite
se non ci sono leggi nel codice civile che li obblighi a contribuire anche con una richiesta dell’amministratore penso che non ne ricaveremmo nulla ..o almeno una sentenza ....


Copio & incollo senza introdurre niente di mio:

Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato Visite: 56558
Condominio - Servitù di passaggio, opere sul fondo servente, costituzione dell'assemblea condominiale e validità delle deliberazioni.



Sono proprietaria di un appartamento in un condominio di 7 unità abitative. La strada dalla quale accediamo alle nostre abitazioni e nella quale abbiamo i nostri posti macchina è di proprietà di un condominio formato da 15 villette a schiera di cui solo 10 affacciano sulla strada di loro proprietà, gravata di servitù di passaggio a nostro favore. Recentemente siamo stati contattati dal condominio proprietatio della strada perché contribuissimo, giustamente, alle spese di gestione e manutenzione della strada. Più in particolare ci è stato chiesto di contribuire alle spese di illuminazione (nella strada ci sono 4 luci poste direttamente sulle facciate dell'altro condominio), alla manutenzione della sbarra e alle spese elettriche della sbarra posta all'entrata della strada e alla manutenzione ordinaria del manto stradale escluso interventi dovuti alla rottura di tubazioni.
Per tutto quanto sopra ci è stato proposto di contribuire alle spese nella misura del 40% mentre i proprietari si accollerebbero il 60% delle spese. Tenuto conto che il 60% verrà ripartito in 15 condomini e il 40% sarà diviso per 7 ci troviamo nella situazione che ognuno di noi pagherà di più di quanto non facciano i proprietari. Vi chiedo se quanto proposto è quanto previsto legalmente o se fosse contemplato o comunque proponibile (senza essere completamente fuori da quanto previsto legalmente) che le spese possano essere divise in millesimi, ovvero: considerato che il totale dei paganti sarà di 22 unità abitative quindi il totale da pagare sarà 22/22 dividere le spese in 15/22 per il condominio proprietario e 7/22 per noi. In tal caso le spese pro capite sarebbero più equilibrate.
Inoltre per le spese di straordinaria manutenzione della strada ci viene proposto( ferma restando la percentuale del 60% e 40%) che la delibera per lavori dovrà essere assunta con la maggioranza dei 2/3 dei millesimi e la maggioranza delle teste presenti in assemblea.
In questo modo secondo il capo condominio dei proprietari della strada, la delibera avrebbe bisogno necessariamente anche del nostro benestare. è vero?

RISPOSTA


Ai sensi dell'articolo 1069, III comma del codice civile, le spese ordinarie e le spese straordinarie in questione, devono essere ripartite in ragione dei vantaggi tratti dalla possibilità di transitare dalla strada, oggetto della servitù di passaggio.

Art. 1069 del codice civile. Opere sul fondo servente.
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Secondo la norma suddetta, le spese di manutenzione, citate nella tua mail (sia straordinarie che ordinarie), devono essere suddivise in uguali porzioni, tra i 22 proprietari delle unità abitative che usufruiscono della strada, a prescindere dalla metratura dei beni immobili. Il vantaggio, per i proprietari, derivante dall'uso della strada, prescinde infatti dalla grandezza dell'unità abitativa, mi sembra molto evidente …

La proposta ricevuta pertanto è inaccettabile, in quanto non conforme al dettato normativo ed al principio giuridico del VANTAGGIO.

Per quanto riguarda la tua seconda domanda, leggiamo insieme gli articoli 1136 e 1120 del codice civile.

Art. 1136 del codice civile. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

Art. 1120 del codice civile. Innovazioni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Le spese di illuminazione, la manutenzione della sbarre, le spese elettriche della sbarra posta all'entrata della strada non rappresentano assolutamente delle innovazioni, ai sensi dell'articolo 1120 del codice civile.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, è possibile considerare un'innovazione, “qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte, nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento della cosa e che importi una modifica materiale della forma e della sostanza della cosa medesima, con l’effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento, o comunque alterarne la destinazione originaria”.

Hai scritto: “Inoltre per le spese di straordinaria manutenzione della strada ci viene proposto( ferma restando la percentuale del 60% e 40%) che la delibera per lavori dovrà essere assunta con la maggioranza dei 2/3 dei millesimi e la maggioranza delle teste presenti in assemblea. In questo modo secondo il capo condominio dei proprietari della strada, la delibera avrebbe bisogno necessariamente anche del nostro benestare. E' vero?”

Non è affatto vero, in quanto non è necessaria la delibera, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei millesimi, e non è necessario il vostro benestare alla delibera. Non si tratta di innovazioni, ex articolo 1120 del codice civile. Tutte le spese devono essere suddivise in parti uguali, tra i 22 proprietari delle unità abitative che traggono vantaggio della strada.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.


Il condominio beneficia di un passo carrabile su di una strada sterrata di proprietà dei vicini




Abito in un appartamento di un complesso immobiliare su più corpi nati da un piano di recupero di un vecchio casolare e delle sue pertinenze. Tra i vari corpi ci sono delle stradine condominiali che portano alle abitazioni ed ai garage. Per accedere al nostro complesso dalla strada principale dobbiamo percorrere una strada sterrata di proprietà di terzi sulla quale veniva esercitato precedentemente il passo carrabile a favore del complesso immobiliare da epoca ultraventennale.

Per la manutenzione ordinaria della strada abbiamo sempre provveduto noi (fondo dominante?). Io ho 100 millesimi e da quando sono arrivato mi sono opposto alla divisione di tali spese per millesimi sostenendo che non è un bene condominiale e che il vantaggio è lo stesso per tutti e non deriva dalla grandezza della casa. Vorrei chiarimenti in merito a:

1) il passo carrabile a seguito della divisione del fondo dominante è singolo per ogni proprietà oppure rimane indiviso?
2) è corretto dividere le spese di manutenzione in parti uguali tra i contitolari dei passo carrabile? L'argomento mi sembra già trattato in altro vostro parere ma gradirei anche un pò di giurisprudenza a supporto della mia posizione.

Grazie e saluti


RISPOSTA


1) Si applica l'articolo 1071, I comma, del codice civile. Il passo carrabile è singolo per ciascuna porzione.

Art. 1071 del codice civile. Divisione del fondo dominante o del fondo servente.

Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.

Mi chiedi della giurisprudenza a conforto della tua tesi. Posso citare la recente sentenza della cassazione del 21 maggio 2012 n. 8012.
La cassazione ci spiega la differenza tra una strada condominiale, la cui manutenzione deve essere suddivisa in base alle tabelle millesimali sulla proprietà, ed una strada oggetto di servitù, per cui si applica l'articolo 1069 del codice civile. Insomma, quando è strada condominiale e quando c'è servitù di passaggio ??? La differenza è rilevante ai fini della ripartizione della spese ??? Tabelle millesimali o ripartizione in parti uguali, in ragione della medesima utilità ???

Cosa contraddistingue un condominio o un supercondominio ??? la proprietà in comune di alcuni beni e servizi indicati nell'art. 1117 del codice civile.
Se manca la comproprietà di questi beni l'uso promiscuo di alcuni beni (anche se da parte di edifici separati, autonomi e diversi) non significa che esiste un condominio, proprio perché manca un elemento essenziale: la comproprietà di alcuni beni come la strada sterrata.
Partendo da queste premesse la Cassazione civile sez. II, del del 21 maggio 2012 n. 8012 afferma che

“L’estensione della proprietà condominiale ad una strada sterrata, rispetto all’edificio in cui ha sede il condominio, può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella proprietà del condominio medesimo. Con ciò si vuol dire che in tanto può ritenersi che del condominio faccia parte anche la strada sterrata da esso separato e distinto, in quanto vi sia un titolo di proprietà che qualifichi espressamente tale bene come appartenente al condominio. La relazione tra l’uno e l’altro va pertanto cercata e dimostrata nel titolo di proprietà, vale a dire negli atti in cui, attraverso al vendita dei singoli appartamenti, il condominio medesimo risulta costituito”.

Le regole del codice civile relative al condominio, l'applicazione delle tabelle millesimali presuppongono la comproprietà della strada sterrata, di conseguenza, un diritto di proprietà.
Tanto premesso, la strada sterrata è di un terzo ! La strada sterrata non è un bene comune di proprietà del condominio, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile ! Ma allora, secondo la sentenza della Cassazione n. 8012 del 2012, se la strada è di un terzo, se la strada non è bene comune del condominio, perché si dovrebbero applicare le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese ???
Per nessun motivo al mondo !!!

Se quella strada sterrata fosse stata di proprietà del condominio, non ci sarebbero stati dubbi a riguardo. E' un bene condominiale come il solaio, il giardino, le scale, quindi si applicano le tabelle millesimali e le norme del codice civile sul condominio. Ma la strada è di un terzo estraneo al condominio.
Quale attinenza avrebbero le tabelle millesimali, riguardo la ripartizione delle suddette spese ??!!
E' semplicemente assurdo applicare le tabelle millesimali, per un bene che non è condominiale, ma di proprietà di un terzo !!!
A scanso di equivoci, questo assunto è confermato anche dalla cassazione civile.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.
 

Jaems 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Le Leggi e le Sentenze esistono ..ma si tratta di questioni "civili" quindi non troverai nessun "tutore dell'ordine" che andrà a sanzionare la loro mancata partecipazione.
Non hai neppure chiarito se il vostro amministratore abbia quantificato quanto sarebbe il loro contributo.

Quanti punti luce vi sono e che potenza hanno le lampade?

Perché la questione è semplice...se non partecipano spontaneamente dovete chiamarli in causa.
Grazie per il consiglio , i punti luce sono 4 che obbligatoriamente passando illuminano con orologio impostato nelle ore serali fino al mattino alle 06.00 non ho pretese che vengano sanzionati in merito alla segnalazione del problema all’amministratore essendo nuovo cambiato da poco e le cose da discutere erano molte non lo abbiamo ancora portato alla sua attenzione ma lo farò alla prossi a assemblea ufile per vedere cosa si potrà fare certamente i vostri Consigli mi aiutano molto graieee
 

Jaems 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
E' una servitù di passaggio solo pedonale o anche carrabile?

Se è solo pedonale, potreste non impedire la servitù, ma fare in modo che le luci si accendano solo con un radiocomando. Se vogliono il radiocomando, accettano di pagare le spese del radiocomando e dell'illuminazione necessaria.
É una servitù di passaggio pedonale e carraio con diritto di passaggio di reti tecnologiche così ë scritto sul rogito e in merito al telecomando con radiocomando é una ottima idea e non ci ero arrivato grazieeeee
 

Jaems 1

Membro Attivo
Proprietario Casa

Copio & incollo senza introdurre niente di mio:

Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato Visite: 56558
Condominio - Servitù di passaggio, opere sul fondo servente, costituzione dell'assemblea condominiale e validità delle deliberazioni.



Sono proprietaria di un appartamento in un condominio di 7 unità abitative. La strada dalla quale accediamo alle nostre abitazioni e nella quale abbiamo i nostri posti macchina è di proprietà di un condominio formato da 15 villette a schiera di cui solo 10 affacciano sulla strada di loro proprietà, gravata di servitù di passaggio a nostro favore. Recentemente siamo stati contattati dal condominio proprietatio della strada perché contribuissimo, giustamente, alle spese di gestione e manutenzione della strada. Più in particolare ci è stato chiesto di contribuire alle spese di illuminazione (nella strada ci sono 4 luci poste direttamente sulle facciate dell'altro condominio), alla manutenzione della sbarra e alle spese elettriche della sbarra posta all'entrata della strada e alla manutenzione ordinaria del manto stradale escluso interventi dovuti alla rottura di tubazioni.
Per tutto quanto sopra ci è stato proposto di contribuire alle spese nella misura del 40% mentre i proprietari si accollerebbero il 60% delle spese. Tenuto conto che il 60% verrà ripartito in 15 condomini e il 40% sarà diviso per 7 ci troviamo nella situazione che ognuno di noi pagherà di più di quanto non facciano i proprietari. Vi chiedo se quanto proposto è quanto previsto legalmente o se fosse contemplato o comunque proponibile (senza essere completamente fuori da quanto previsto legalmente) che le spese possano essere divise in millesimi, ovvero: considerato che il totale dei paganti sarà di 22 unità abitative quindi il totale da pagare sarà 22/22 dividere le spese in 15/22 per il condominio proprietario e 7/22 per noi. In tal caso le spese pro capite sarebbero più equilibrate.
Inoltre per le spese di straordinaria manutenzione della strada ci viene proposto( ferma restando la percentuale del 60% e 40%) che la delibera per lavori dovrà essere assunta con la maggioranza dei 2/3 dei millesimi e la maggioranza delle teste presenti in assemblea.
In questo modo secondo il capo condominio dei proprietari della strada, la delibera avrebbe bisogno necessariamente anche del nostro benestare. è vero?

RISPOSTA


Ai sensi dell'articolo 1069, III comma del codice civile, le spese ordinarie e le spese straordinarie in questione, devono essere ripartite in ragione dei vantaggi tratti dalla possibilità di transitare dalla strada, oggetto della servitù di passaggio.

Art. 1069 del codice civile. Opere sul fondo servente.
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Secondo la norma suddetta, le spese di manutenzione, citate nella tua mail (sia straordinarie che ordinarie), devono essere suddivise in uguali porzioni, tra i 22 proprietari delle unità abitative che usufruiscono della strada, a prescindere dalla metratura dei beni immobili. Il vantaggio, per i proprietari, derivante dall'uso della strada, prescinde infatti dalla grandezza dell'unità abitativa, mi sembra molto evidente …

La proposta ricevuta pertanto è inaccettabile, in quanto non conforme al dettato normativo ed al principio giuridico del VANTAGGIO.

Per quanto riguarda la tua seconda domanda, leggiamo insieme gli articoli 1136 e 1120 del codice civile.

Art. 1136 del codice civile. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

Art. 1120 del codice civile. Innovazioni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Le spese di illuminazione, la manutenzione della sbarre, le spese elettriche della sbarra posta all'entrata della strada non rappresentano assolutamente delle innovazioni, ai sensi dell'articolo 1120 del codice civile.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, è possibile considerare un'innovazione, “qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte, nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento della cosa e che importi una modifica materiale della forma e della sostanza della cosa medesima, con l’effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento, o comunque alterarne la destinazione originaria”.

Hai scritto: “Inoltre per le spese di straordinaria manutenzione della strada ci viene proposto( ferma restando la percentuale del 60% e 40%) che la delibera per lavori dovrà essere assunta con la maggioranza dei 2/3 dei millesimi e la maggioranza delle teste presenti in assemblea. In questo modo secondo il capo condominio dei proprietari della strada, la delibera avrebbe bisogno necessariamente anche del nostro benestare. E' vero?”

Non è affatto vero, in quanto non è necessaria la delibera, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei millesimi, e non è necessario il vostro benestare alla delibera. Non si tratta di innovazioni, ex articolo 1120 del codice civile. Tutte le spese devono essere suddivise in parti uguali, tra i 22 proprietari delle unità abitative che traggono vantaggio della strada.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.


Il condominio beneficia di un passo carrabile su di una strada sterrata di proprietà dei vicini




Abito in un appartamento di un complesso immobiliare su più corpi nati da un piano di recupero di un vecchio casolare e delle sue pertinenze. Tra i vari corpi ci sono delle stradine condominiali che portano alle abitazioni ed ai garage. Per accedere al nostro complesso dalla strada principale dobbiamo percorrere una strada sterrata di proprietà di terzi sulla quale veniva esercitato precedentemente il passo carrabile a favore del complesso immobiliare da epoca ultraventennale.

Per la manutenzione ordinaria della strada abbiamo sempre provveduto noi (fondo dominante?). Io ho 100 millesimi e da quando sono arrivato mi sono opposto alla divisione di tali spese per millesimi sostenendo che non è un bene condominiale e che il vantaggio è lo stesso per tutti e non deriva dalla grandezza della casa. Vorrei chiarimenti in merito a:

1) il passo carrabile a seguito della divisione del fondo dominante è singolo per ogni proprietà oppure rimane indiviso?
2) è corretto dividere le spese di manutenzione in parti uguali tra i contitolari dei passo carrabile? L'argomento mi sembra già trattato in altro vostro parere ma gradirei anche un pò di giurisprudenza a supporto della mia posizione.

Grazie e saluti


RISPOSTA


1) Si applica l'articolo 1071, I comma, del codice civile. Il passo carrabile è singolo per ciascuna porzione.

Art. 1071 del codice civile. Divisione del fondo dominante o del fondo servente.

Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.

Mi chiedi della giurisprudenza a conforto della tua tesi. Posso citare la recente sentenza della cassazione del 21 maggio 2012 n. 8012.
La cassazione ci spiega la differenza tra una strada condominiale, la cui manutenzione deve essere suddivisa in base alle tabelle millesimali sulla proprietà, ed una strada oggetto di servitù, per cui si applica l'articolo 1069 del codice civile. Insomma, quando è strada condominiale e quando c'è servitù di passaggio ??? La differenza è rilevante ai fini della ripartizione della spese ??? Tabelle millesimali o ripartizione in parti uguali, in ragione della medesima utilità ???

Cosa contraddistingue un condominio o un supercondominio ??? la proprietà in comune di alcuni beni e servizi indicati nell'art. 1117 del codice civile.
Se manca la comproprietà di questi beni l'uso promiscuo di alcuni beni (anche se da parte di edifici separati, autonomi e diversi) non significa che esiste un condominio, proprio perché manca un elemento essenziale: la comproprietà di alcuni beni come la strada sterrata.
Partendo da queste premesse la Cassazione civile sez. II, del del 21 maggio 2012 n. 8012 afferma che

“L’estensione della proprietà condominiale ad una strada sterrata, rispetto all’edificio in cui ha sede il condominio, può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella proprietà del condominio medesimo. Con ciò si vuol dire che in tanto può ritenersi che del condominio faccia parte anche la strada sterrata da esso separato e distinto, in quanto vi sia un titolo di proprietà che qualifichi espressamente tale bene come appartenente al condominio. La relazione tra l’uno e l’altro va pertanto cercata e dimostrata nel titolo di proprietà, vale a dire negli atti in cui, attraverso al vendita dei singoli appartamenti, il condominio medesimo risulta costituito”.

Le regole del codice civile relative al condominio, l'applicazione delle tabelle millesimali presuppongono la comproprietà della strada sterrata, di conseguenza, un diritto di proprietà.
Tanto premesso, la strada sterrata è di un terzo ! La strada sterrata non è un bene comune di proprietà del condominio, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile ! Ma allora, secondo la sentenza della Cassazione n. 8012 del 2012, se la strada è di un terzo, se la strada non è bene comune del condominio, perché si dovrebbero applicare le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese ???
Per nessun motivo al mondo !!!

Se quella strada sterrata fosse stata di proprietà del condominio, non ci sarebbero stati dubbi a riguardo. E' un bene condominiale come il solaio, il giardino, le scale, quindi si applicano le tabelle millesimali e le norme del codice civile sul condominio. Ma la strada è di un terzo estraneo al condominio.
Quale attinenza avrebbero le tabelle millesimali, riguardo la ripartizione delle suddette spese ??!!
E' semplicemente assurdo applicare le tabelle millesimali, per un bene che non è condominiale, ma di proprietà di un terzo !!!
A scanso di equivoci, questo assunto è confermato anche dalla cassazione civile.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.
La ringrazio vivamente x la sua informazione
 
U

User_29045

Ospite
e in merito al telecomando con radiocomando é una ottima idea e non ci ero arrivato grazieeeee

Come al solito, il trucco è camminare sul filo del raioso tra legalità e illegalità.
Tu non devi chiudere il passaggio perché vi è una servitù di passaggio.
Se tu lo chiudessi, passeresti dalla ragione al torto.
Tu devi costringere i "non paganti l'elettricità" ad andare lì con le torce, di notte, oppure alternativamente a concorrere per le spese per l'illuminazione e, a maggior ragione, per la sostituzione di lampade a led, neon, o quant'altro sia stato approntato per rendere visibile l'area nelle ore in cui il sole non c'è.
 

Jaems 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
L’idea di Chiudere non è male stata presa in considerazione , certo è che il filo è sottile tra legalità e non non sarà facile ma alla prossimo ma assemblea lo porto all’ordine del giorno per almeno tentare di trovare una soluzione con la torcia o senza ...grazie.
 
U

User_29045

Ospite
Sì, certo, chiudere è illegale e ti denunciano se togli la servitu' di passaggio.

Pero' fruire della servitu', come sopra dimostrato, significa anche condividere le spese.

Se non vogliono pagare la corrente elettrica, si portino le torce e passino al buio.

Bisognera' trovare un modo di fare dei radiocomandi non duplicabili, ovviamente.
 

Jaems 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Eh si strada tecnologica non facile e tortuosa con condomini disinteressati x fortuna una maggioranza esiste ma bisogna vedere caso x caso e costi vedremo , bisogna valutare bene a costi , a meno che la legge , citata nel post precedente dall’avvocato BRUNO Giuseppe con articoli che cita siano percorribili dovremo sentire bene bene l’amministratore xche io ho letto ma come sempre ogni caso sembra uguale ma poi risulta diversi e interpretare le leggi se non si è studiato è difficile e pericoloso andare avanti vive il rischio di perdere purtroppo io ho letto i vari articoli ma leggendo vado in tilt sono lo confesso ignorante in materia ........
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
ma alla prossimo ma assemblea lo porto all’ordine del giorno per almeno tentare di trovare una soluzione con la torcia o senza
Non mi pare necessario farla tanto difficile, si parla sicuramente di pochi euro ( o decine di euro) che vi dovrebbero rimborsare.
Va bene fare le cose giuste, ma non si può nemmeno perdere tempo dietro a piccolezze.
Non hai ancora spiegato quanto è lungo il percorso, quante luci ci sono, quanti condomini siete.
Inoltre, per conteggiare la spesa, dovrebbe esserci un contatore solo per le luci in questione; se fosse tutto collegato al contatore condominiale, sarebbe più difficile attribuire una quota precisa alle luci in questione.
Insomma, mi pare ci siano cosa più importanti di cui occuparsi.
 

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