nel 1990 la proprietaria muore e lascia due immobili con verde contiguo ai due figli, uno dei due costruisce su meta del verde e apre delle finestre sul verde rimanente. Nel 1994 i figli suddividono la proprieta e tramite tacito accordo rimangono le aperture. Nel 2001 avviene il pignoramento della casa con il verde non costruito e la vendita viene effettuata nel 2013 tramite asta giudiziaria. Nella perizia si denota tutto. Il nuovo proprietario può chiedere la chiusura delle aperture (trasformandole in luci e finestre con grata) o deve accettare il tutto per usucapione servitù o altro.
ho trovato questa sentenza
SENTENZA N. 10822 DEL 16 AGOSTO 2000
Servitù - prediali - costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione negoziale - da uno dei comproprietari – fondo indiviso - efficacia - limiti.
Ai fini della costituzione volontaria della servitù, un atto proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, pur non essendo privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire una servitù passiva.
e questi articoli
servitù costituzione.......
ma se il bene appartiene a più comproprietari c'è bisogno del consenso di tutti (art. 1059 c.c.).
Il contratto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità (art. 1350 n. 4) e deve essere trascritto
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SENTENZA N. 10822 DEL 16 AGOSTO 2000
Servitù - prediali - costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione negoziale - da uno dei comproprietari – fondo indiviso - efficacia - limiti.
Ai fini della costituzione volontaria della servitù, un atto proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, pur non essendo privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire una servitù passiva.
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ma se il bene appartiene a più comproprietari c'è bisogno del consenso di tutti (art. 1059 c.c.).
Il contratto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità (art. 1350 n. 4) e deve essere trascritto