Il giudice dopo la sentenza, in base all'art. 56 della l. 392/78, deve fissare anche la data dell'esecuzione. Maturata tale data il provvedimento esecutivo diviene anche eseguibile.
C'è stata regolare notifica? Elemento da non trascurare.
Scaduto, comunque, il termine fissato dal Giudice, il locatore, per riottenere l'immobile deve fare una intimazione ad adempiere l'obbligo di rilascio; cioè un atto di precetto che deve essere redatto nelle forme previste dall'art. 480 del CdPC, integrato da quanto previsto dall'art. 7 della L. 431/98. Il precetto deve indicare un termine di dieci gg. all'inquilino per adempiere l'obbligo di rilascio.
Se il rilascio non avviene, il locatore inizia l'attività di escuzione che scatta entro novanta gg. dalla notifica del precetto. Attenzione in caso contrario il precetto diventa inefficace.
Poi deve intervenire l'Ufficiale Giudiziario (non sempre tempestivo, sono oberati da tanto lavoro, poveracci) col preavviso di rilascio da comunicare all'inquilino. Insomma come vedi è una cosa un pò complessa e lunghissima. Ti posso augurare di riuscire a trovare il bandolo della matassa per uscirne fuori. Però, pensaci, tutte queste procedure sono state eseguite? Con la forza non puoi fare niente, anche se devi subire gli sberleffi di quel "mascalzone".
saluti
jerry48