.... esiste una sentenza di Corte d'Appello che parla di mantenimento e di spese extra ( culturali,scolastiche,sportive,mediche) al 50%. Ebbene, per avere il misero mantenimento ( 500,00 per una figlia universitaria con padre ultra benestante ) ci ho impiegato due anni dalla sentenza stessa............
Ora, si tratta di far rispettare le spese extra , come riportato in sentenza,appunto. L'attuale legale mi dice che andiamo in mediazione.......
La mediazione è un momento che precede l'azione giudiziale; mediare un dictat di una sentenza equivale ad esautorare la stessa.......Che ne dite?
A distanza e senza vedere gli atti risulta sempre difficile e "presuntuoso" dare un parere puntuale e preciso; tuttavia ponendo alcune condizioni iniziali e presupponendo altro si può provare a dare una risposta quantomeno sensata; la sentenza di appello:
1) fissa il
mantenimento; salvo non si sia ottenuto dallo stesso Giudice dell’appello, su istanza di parte, la sospensione dell’esecuzione della sentenza sussistendo il pericolo che da essa possa derivare un grave ed irreparabile danno, la sentenza deve essere eseguita pena il relativo reato;
2) indica delle
spese extra (culturali,scolastiche,sportive,mediche) al 50% tra i coniugi. Ora, dal tenore della risposta data dal legale, parrebbe proprio che tale indicazione non faccia parte del dispositivo di condanna del marito facoltoso, quanto piuttosto di un momentaneo tentativo "mediatorio" che il Giudice, in sede di appello ed ex officio, ha inteso svolgere su una parte marginale e secondaria del conflitto tra coniugi. Non si deve infatti dimenticare che oltre alla c.d. "
mediazione obbligatoria" per le materie di cui all’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
vi è anche un'
ulteriore forma di mediazione; questa nella sua forma originaria, la c.d.
mediazione delegata, prevedeva che, su invito del giudice, si potesse rivolgere alle parti, anche in sede di Appello e su parte della sua materia, l'invito a svolgere la mediazione. Orbene, con la modifica intercorsa dopo il
Decreto del Fare (resa necessaria per l'intervento della Corte Costituzionale), la materia tutta è stata rivoluzionata:
- venir meno della mediazione delegata
su invito del giudice
- sorgere della c.d.
mediazione ex officio; mediazione esperibile al di fuori delle materie ex art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, senza necessità del consenso delle parti, e per il semplice convincimento del giudice (anche di Appello) della necessità di tale tentativo; conseguentemente il giudice rimette in modo vincolante le parti ad un mediatore: ciò diventa condizione di procedibilità della futura domanda giudiziale sugli aspetti ancora controversi (nel nostro caso le spese extra).
Credo quindi che il suo legale abbia voluto dire:
- che il giudice di Appello,
limitatamente alle spese
extra, abbia indicato un "intento" a cui le parti stesse dovranno addivenire, proponendo quale possibile soluzione il 50% a carico di ciascuno, ma che ciò non sia sentenza (per l'appunto limitata al
solo mantenimento)
- che il giudice di appello, abbia imposto
ex officio il tentativo di mediazione;
- che le parti, prima di poter adire le vie legali per la soluzione del contrasto tra loro quanto alle spese extra, dovranno, stante l'ordine del giudice, rivolgersi al mediatore.
In tal senso vedasi: Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 29 ottobre 2013
Saluti.