rospan

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti, oggi propongo l'ultima oscenità propinatami dall'ultimo legale ingaggiato :
esiste una sentenza di Corte d'Appello che parla di mantenimento e di spese extra ( culturali,scolastiche,sportive,mediche) al 50%. Ebbene, per avere il misero mantenimento ( 500,00 per una figlia universitaria con padre ultra benestante ) ci ho impiegato due anni dalla sentenza stessa............Ora, si tratta di far rispettare le spese extra , come riportato in sentenza,appunto. L'attuale legale mi dice che andiamo in mediazione, La cosa, a me che sono mediatore familiare, non mi convince affatto, anzi ha l'aria di essere un'ulteriore circostanza per proteggere il cognome "illustre" del padre di mia figlia.
La mediazione è un momento che precede l'azione giudiziale; mediare un dictat di una sentenza equivale ad esautorare la stessa.......Che ne dite?
Grazie
 
O

Ollj

Ospite
.... esiste una sentenza di Corte d'Appello che parla di mantenimento e di spese extra ( culturali,scolastiche,sportive,mediche) al 50%. Ebbene, per avere il misero mantenimento ( 500,00 per una figlia universitaria con padre ultra benestante ) ci ho impiegato due anni dalla sentenza stessa............
Ora, si tratta di far rispettare le spese extra , come riportato in sentenza,appunto. L'attuale legale mi dice che andiamo in mediazione.......
La mediazione è un momento che precede l'azione giudiziale; mediare un dictat di una sentenza equivale ad esautorare la stessa.......Che ne dite?

A distanza e senza vedere gli atti risulta sempre difficile e "presuntuoso" dare un parere puntuale e preciso; tuttavia ponendo alcune condizioni iniziali e presupponendo altro si può provare a dare una risposta quantomeno sensata; la sentenza di appello:
1) fissa il mantenimento; salvo non si sia ottenuto dallo stesso Giudice dell’appello, su istanza di parte, la sospensione dell’esecuzione della sentenza sussistendo il pericolo che da essa possa derivare un grave ed irreparabile danno, la sentenza deve essere eseguita pena il relativo reato;
2) indica delle spese extra (culturali,scolastiche,sportive,mediche) al 50% tra i coniugi. Ora, dal tenore della risposta data dal legale, parrebbe proprio che tale indicazione non faccia parte del dispositivo di condanna del marito facoltoso, quanto piuttosto di un momentaneo tentativo "mediatorio" che il Giudice, in sede di appello ed ex officio, ha inteso svolgere su una parte marginale e secondaria del conflitto tra coniugi. Non si deve infatti dimenticare che oltre alla c.d. "mediazione obbligatoria" per le materie di cui all’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
 vi è anche un' ulteriore forma di mediazione; questa nella sua forma originaria, la c.d. mediazione delegata, prevedeva che, su invito del giudice, si potesse rivolgere alle parti, anche in sede di Appello e su parte della sua materia, l'invito a svolgere la mediazione. Orbene, con la modifica intercorsa dopo il Decreto del Fare (resa necessaria per l'intervento della Corte Costituzionale), la materia tutta è stata rivoluzionata:
- venir meno della mediazione delegata su invito del giudice
- sorgere della c.d. mediazione ex officio; mediazione esperibile al di fuori delle materie ex art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, senza necessità del consenso delle parti, e per il semplice convincimento del giudice (anche di Appello) della necessità di tale tentativo; conseguentemente il giudice rimette in modo vincolante le parti ad un mediatore: ciò diventa condizione di procedibilità della futura domanda giudiziale sugli aspetti ancora controversi (nel nostro caso le spese extra).

Credo quindi che il suo legale abbia voluto dire:
- che il giudice di Appello, limitatamente alle spese extra, abbia indicato un "intento" a cui le parti stesse dovranno addivenire, proponendo quale possibile soluzione il 50% a carico di ciascuno, ma che ciò non sia sentenza (per l'appunto limitata al solo mantenimento)
- che il giudice di appello, abbia imposto ex officio il tentativo di mediazione;
- che le parti, prima di poter adire le vie legali per la soluzione del contrasto tra loro quanto alle spese extra, dovranno, stante l'ordine del giudice, rivolgersi al mediatore.
In tal senso vedasi: Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 29 ottobre 2013


Saluti.
 

rospan

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ringrazio per la celere,quanto chiara, replica; il 50% spese extra è corpo integrante della sentenza.....non si parla di "invito" del giudice a mediare su tale argomento.
La mediazione è un momento che precede l'azione giudiziale; mediare un dictat di una sentenza equivale ad esautorare la stessa.......Che ne dite?
Grazie
 
O

Ollj

Ospite
Avendo lei certezza circa il contenuto della sentenza e ove non sussistesse ulteriore limite alla sua esecutività (= il giudice non abbia sospeso provvisoriamente la medesima stante ricorso in Cassazione), Lei fara' bene a pretendere, tramite suo legale, quanto giudizialmente conseguito; nulla lo impedisce.

A prescindere da tutto ciò, per le precisazioni su svolte, tal sua asserzione non e' del tutto precisa:
La mediazione è un momento che precede l'azione giudiziale...
Al contrario, ex officio ed in corso di giudizio d'appello, ben può il giudice imporre la mediazione.
 

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