arcy

Membro Attivo
salve
Dopo un contenzioso per le parti comuni (androne e scale) di un fabbricato è stata emessa nel 2007 una sentenza che si basa solo sulla presunzione della controparte di aver l'esclusività sulla proprietà delle parti comuni riconoscendoci il solo diritto di servitù delle stesse ma senza mai provare nulla, ovvero di una perizia tecnica.
La sentenza ormai diventata definitiva, può essere rivista?
Visto che a seguito di altra lite riguardante le manutenzioni straordinarie/ordinarie delle stesse parti comuni (androne e scale), dal risultato di una perizia tecnica condotta in questi giorni dal nostro ingegnere l'androne non insiste totalmente all'interno della verticale della controparte e quindi decade la tanto impugnata presunzione di proprietà esclusiva e di conseguenza mina una sentenza senza prove e basato su un giudizio infondato.
Che possibilità avrebbe il mio avvocato per far riaprire il contenzioso in tal senso e chiedere al giudice di rivedere la sentenza definitiva ?
Può chiedere al giudice l'intervento di una CTU da parte del tribunale?
Grazie
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Per quanto riguarda la prima sentenza doveva essere appellata nei termini previsti dalla legge: mi pare 30 gg dalla notifica della sentenza o 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, se questa non è stata notificata. Quindi la sentenza è diventata definitiva.
Far rivedere una sentenza definitiva definitiva è un procedimento lungo e bisogna vedere se sussistono i requisiti previsti dagli articoli 395, 396 e seguenti del c.c. .

Che possibilità avrebbe il mio avvocato per far riaprire il contenzioso in tal senso e chiedere al giudice di rivedere la sentenza definitiva ?
perché non glielo chiedi direttamente a lui? Come professionista ti deve consigliare per il meglio. Li si vede un professionista vero da un professionista in cerca di polli da spennare.

Tra l'altro la tua descrizione è alquanto lacunosa: sembrerebbe che l'androne e le scale di una costruzione non siano stati costruiti all'interno della proprietà del terreno sul quale si erge il fabbricato ma che giacciano sulla verticale di un terreno di proprietà di un confinante.
Nell' ipotesi che, come sostieni tu, questi elementi giacciano solo parzialmente su altrui proprietà, secondo me devi rivolgerti al giudice per farti riconosce la riduzione proporzionale alla proprietà per la ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse. La CTU sarà obbligatoria se la tua istanza sarà suffragata da una perizia di parte che suffraga le tue ipotesi.
 

arcy

Membro Attivo
Ma non era già stata eseguita una CTU per poter emettere la sentenza?
Purtroppo no
è sempre andata avanti la presunzione vantata dalla controparte della proprietà esclusiva, e abbiamo sempre chiesto di avvalerci della comproprietà o comunione incidentale poichè l'accesso è stato realizzato in comune, a servizio dello stabile a prescindere che ricadesse più o meno all'interno della propria verticale.
Ci siamo fidati dei professionisti (avvocato e ingegnere ), che ci hanno seguiti e forse mal consigliati , nè tantomeno abbiamo avuto la prontezza di verificare di fatto con una perizia se non in ritardo dopo che la sentenza diventata definitiva.
 

arcy

Membro Attivo
Per quanto riguarda la prima sentenza doveva essere appellata nei termini previsti dalla legge: mi pare 30 gg dalla notifica della sentenza o 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, se questa non è stata notificata. Quindi la sentenza è diventata definitiva.
Far rivedere una sentenza definitiva definitiva è un procedimento lungo e bisogna vedere se sussistono i requisiti previsti dagli articoli 395, 396 e seguenti del c.c. .


perché non glielo chiedi direttamente a lui? Come professionista ti deve consigliare per il meglio. Li si vede un professionista vero da un professionista in cerca di polli da spennare.

Tra l'altro la tua descrizione è alquanto lacunosa: sembrerebbe che l'androne e le scale di una costruzione non siano stati costruiti all'interno della proprietà del terreno sul quale si erge il fabbricato ma che giacciano sulla verticale di un terreno di proprietà di un confinante.
Nell' ipotesi che, come sostieni tu, questi elementi giacciano solo parzialmente su altrui proprietà, secondo me devi rivolgerti al giudice per farti riconosce la riduzione proporzionale alla proprietà per la ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse. La CTU sarà obbligatoria se la tua istanza sarà suffragata da una perizia di parte che suffraga le tue ipotesi.

ci stiamo avvalendo di altro professionista, e ci ha già illustrato la situazione con ridotte possibilità di vittoria poichè trattandosi di una sentenza definitiva non vi è, putroppo, nulla da fare anche se sono emerse nuove prove, perizie e dettagli che rendono inefficace e infondato il giudizio su cui si basa.
Naturalmente, oltre al danno anche la beffa, questo non fa altro che alimentare tanta rabbia e delusione per l'ingiustizia subìta, restando incredulo che non ci sia nulla da fare ma solo accettare una triste realtà !

In merito alla mia descrizione cercherò di essere più preciso:
Le parti accessorie in comune (androne e scale) furono costruiti nel lontanto 1970 poichè due terreni confinanti (di cui i proprietari due fratelli) decisero di edificare un fabbricato con due unità abitative.
Naturalmente, progetto e concessione edilizia approvati e firmati da entrambi, solo che a distanza di 40 anni per motivi litigiosi uno di essi ha iniziato a rivendicare la proprietà esclusiva delle parti in comune volendo riconoscere all'altra parte il solo passaggio o servitù.
Tra l'altro, nell'ultima lite pare che la servitù sia stata anche puntualizzata dal fatto che vorrebbero riconoscere solo il passaggio ma NON l'uso delle parti accessorie (scale e androne).
Quindi che significa?
Che non si ha nemmeno diritto di posare un vaso sul pavimento o un zerbino?[DOUBLEPOST=1401219628,1401219524][/DOUBLEPOST]
Per quanto riguarda la prima sentenza doveva essere appellata nei termini previsti dalla legge: mi pare 30 gg dalla notifica della sentenza o 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, se questa non è stata notificata. Quindi la sentenza è diventata definitiva.
Far rivedere una sentenza definitiva definitiva è un procedimento lungo e bisogna vedere se sussistono i requisiti previsti dagli articoli 395, 396 e seguenti del c.c. .


perché non glielo chiedi direttamente a lui? Come professionista ti deve consigliare per il meglio. Li si vede un professionista vero da un professionista in cerca di polli da spennare.

Tra l'altro la tua descrizione è alquanto lacunosa: sembrerebbe che l'androne e le scale di una costruzione non siano stati costruiti all'interno della proprietà del terreno sul quale si erge il fabbricato ma che giacciano sulla verticale di un terreno di proprietà di un confinante.
Nell' ipotesi che, come sostieni tu, questi elementi giacciano solo parzialmente su altrui proprietà, secondo me devi rivolgerti al giudice per farti riconosce la riduzione proporzionale alla proprietà per la ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse. La CTU sarà obbligatoria se la tua istanza sarà suffragata da una perizia di parte che suffraga le tue ipotesi.

ci stiamo avvalendo di altro professionista, e ci ha già illustrato la situazione con ridotte possibilità di vittoria poichè trattandosi di una sentenza definitiva non vi è, putroppo, nulla da fare anche se sono emerse nuove prove, perizie e dettagli che rendono inefficace e infondato il giudizio su cui si basa.
Naturalmente, oltre al danno anche la beffa, questo non fa altro che alimentare tanta rabbia e delusione per l'ingiustizia subìta, restando incredulo che non ci sia nulla da fare ma solo accettare una triste realtà !

In merito alla mia descrizione cercherò di essere più preciso:
Le parti accessorie in comune (androne e scale) furono costruiti nel lontanto 1970 poichè due terreni confinanti (di cui i proprietari due fratelli) decisero di edificare un fabbricato con due unità abitative.
Naturalmente, progetto e concessione edilizia approvati e firmati da entrambi, solo che a distanza di 40 anni per motivi litigiosi uno di essi ha iniziato a rivendicare la proprietà esclusiva delle parti in comune volendo riconoscere all'altra parte il solo passaggio o servitù.
Tra l'altro, nell'ultima lite pare che la servitù sia stata anche puntualizzata dal fatto che vorrebbero riconoscere solo il passaggio ma NON l'uso delle parti accessorie (scale e androne).
Quindi che significa?
Che non si ha nemmeno diritto di posare un vaso sul pavimento o un zerbino?
 

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