No, deve esserlo.Anche se la figlia non ci abita ancora, e quindi non è la sua abitazione principale ?
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No, deve esserlo.Anche se la figlia non ci abita ancora, e quindi non è la sua abitazione principale ?
Quindi non sembra possibile il bonus 50%, visto che la figlia andrà a vivere lì dopo la ristrutturazione , secondo quanto scritto:No, deve esserlo.
Avrei bisogno di ristrutturarla per farci andare a vivere mia figlia
Potranno valutare l'opportunità di farlo prima.la figlia andrà a vivere lì dopo la ristrutturazione
Non ne sono certa.Se stipulasse un contratto di comodato con la figlia, e quest'ultima sostenesse le spese relative alla ristrutturazione, la detrazione per quest'ultima sarebbe del 50%.
Tua figlia può registrare all'Anagrafe la residenza in quella casa solo se vi abita effettivamente.faccio il contratto di comodato d'uso a mia figlia e così lei può prendervi la residenza.
Non è certo che lei, in quanto comodataria, possa usufruire del bonus ristrutturazione 50%; occorre aspettare chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.interpretazione restrittiva, il comodatario che sostiene le spese per ristrutturare l'abitazione principale ha diritto soltanto al bonus 36%.
Sì, è corretto.procedo con la successione, faccio i lavori e usufruisco io delle detrazioni del 36% come seconda casa
questo è un requisito ma esiste un altro requisito di cui non si è parlato: che il soggetto che chiedi i benefici fiscali, oltre a possedere a qualsiasi titolo la casa (non è necessario essere proprietario) deve essere percettore di reddito, cioè deve essere un soggetto passivo di imposta. Quindi non basta il contratto di comodato d'uso e trasferire la residenza per ottenere le detrazioni del 50%.Tua figlia può registrare all'Anagrafe la residenza in quella casa solo se vi abita effettivamente.
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