ultimo1966

Nuovo Iscritto
Buongiorno a coloro che leggono ed a chi cortesemnte risponde.
Abito in un condonminio composto da 23 unità abitative e nell'ultimo anno abbiamo sostituito l'Amministratore di condominio.
Al momento del passaggio ha presentato il conto ed alcuni condomini hanno deciso di non pagarlo mentre altri si. Per essere un pò più precisi diciamo che il 60% paga il restante 40% no.
La domanda è la seguente: se io otempero al pagante della somma a me addebitata ed altri non pagano, nel momento che l'Amministratore decida di andare per vie legali io ho la possibilità di non esserne coinvolto?

Premetto che la somma è di circa 500€ per nucleo famigliare, tale cifra è sortita in quanto l'Amministratore per ben due anni non si è fatto mai sentire e non ha mai chiesto pagamenti. Nel frattempo non ha pagato nei tempi previsti le varie utenze condominilai, creando alcuni problemi. Poi verso la fine del suo mandato ha provveduto a saldare tutto con la parte del fondo cassa disponibile e con soldi propri.

in attesa di una cortese risposta un saluto a tutti
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
I fondi di cassa anticipati dall' amministratore devono essere rimborsati dal condominio, tramite il legale rappresentante amministratore.

Tutti i singoli condòmini restano coinvolti a prescindere dalla regolarità di pagamento delle proprie quote condominiali, in quanto comporranno, eventualmente, la parte convenuta in giudizio dall' amministratore revocato.

Tuttavia, gli ultimi orientamenti della cassazione limitano la responsabilità dei condòmini che risultano in regola con il pagamento delle quote condominiali, in quanto sostengono la responsabilità parziale sulle obbligazioni del condominio.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Una sentenza: la n°9148/08, emessa dalla Corte di Cassazione, a sezione unite, ha introdotto un nuovo principio in caso di morosità di qualche condomino.

In pratica, in caso di spese per lavori o servizi non pagate , cade l'obbligo della solidarietà passiva del condominio, ovvero quanto finora previsto dall'Art. 1294 del Codice Civile.

Ciò significa che se nel condominio, qualcuno non paga le rate a lui spettanti, gli altri condomini non devono rimediare rispondendo in solido per la parte morosa.

La decisione della corte, ha introdotto quindi un'importante novità al diritto di applicare alle parti coinvolte, ovvero tra creditori e condomini.
In caso di mancato pagamento, l'impresa od il fornitore di servizi ( in questa categoria và contemplato anche l'amministratore condominaile ) non potrà più rivalersi sull'intero condominio, ma solo sul singolo debitore.
 

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