Dimaraz

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Il fisco non ha il potere di avallare nulla in tema di successione.

Se gli eredi legittimi non hanno contestato la lesione di certi loro diritti nessun altro (e tantomeno il fisco) potrà contestare che i nipoti abbiano ricevuto quanto non gli spettava (per il momento) o che l'abbiano avuto "saltando" (lo rilevi solo tu) un passaggio.
 

basty

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Grazie @Gianco per la risposta netta e diretta.
Rimango sorpreso, ma ne prendo atto: quindi il divieto dell'art. 458 è impugnabile solo da eredi, non dallo stato. Divieto a senso unico.
 

basty

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che l'abbiano avuto "saltando" (lo rilevi solo tu) un passaggio.
Non è che lo rilevo io: se fosse vietata in senso assoluto (che per me significava invalidità della disposizione), la disposizione prematura verso i nipoti sarebbe stata nulla: e quindi solo la madre avrebbe potuto disporre testamentariamente di queste quote in una successiva successione.
Come ricorda @Gianco, il divieto non è contestabile dallo stato, ma solo dagli eredi lesi, quindi ne prendo atto.
 

Dimaraz

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Che una cosa sia "viziata" da motivi di nullità (lesione di diritti o violazione di divieti...che non sono la stessa cosa) non significa che non possa produrre gli "effetti".
Fintanto che i legittimati non otterranno sentenza che ne confermi la "nullità" ...sarà come fosse perfettamente lecita.
 

Dimaraz

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QUOTE="basty, post: 275007, member: 35382"]Repetita juvant, ma allora ripeto anch'io che non sapevo e non immaginavo che il fisco non fosse "legittimato" a contestare la violazione del c.c.[/QUOTE]

Infatti lo chiamano civile (il codice) per distinguerlo dal penale.
Del primo nessuna autorità pubblica può agire d'ufficio.
 

basty

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QUOTE="basty, post: 275007, member: 35382"]Repetita juvant, ma allora ripeto anch'io che non sapevo e non immaginavo che il fisco non fosse "legittimato" a contestare la violazione del c.c.

Infatti lo chiamano civile (il codice) per distinguerlo dal penale.
Del primo nessuna autorità pubblica può agire d'ufficio.[/QUOTE]
Interessante precisazione: anche se di getto mi verrebbe da dire che in questo caso considererei quasi "incivile" che il fisco non possa impugnarlo "pur avendo interesse"
 

basty

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Infatti lo chiamano civile (il codice) per distinguerlo dal penale.
Del primo nessuna autorità pubblica può agire d'ufficio.
Interessante precisazione: anche se di getto mi verrebbe da dire che in questo caso considererei quasi "incivile" che il fisco non possa impugnarlo "pur avendo interesse"
 

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