Sono perfettamente in accordo con Massaro Tommaso: la vendita si può fare, previa presentazione di perizia asseverata sul valure degli immobili ed autorizzazione, su istanza, del giudice tutelare in quale autorizza in genere uno dei genitori a rappresentare il figlio nella stipula. I problemi economici non sono, a mio parere un problema: il mantenere la proprietà con dei problemi economici potrebbe voler dire farsela pignorare con un notevole danno economico al minire da tutelare e quindi ritengo che il giudice, fatti salvi gli accertamenti dei diritti del minore, non abbia grossi problemi a rilasciare l'autorizzazione. Con dei problemi economici è invece semmai necessario mantenere distinta la proprietà ereditata da quella della persona (o persone) con i problemi economici fra cui non può certo essere ricompreso il minore: ciò può essere fatto con accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Quello che mi pare strano è come sia pervenuta questa eredità al minore: se proviene da un nonno l'erede è il genitore, se proviene da un zio l'erede è il fratello e quindi il genitore, se proviene da un fratello del minore gli eredi sono sempre i genitori e non già l'altro fratello, se gli proviene invece con un testamento da chicessia che individua i beni del minore, essi sono separati dal resto e quindi non soggetti al problema dei problemi economici. Sicuramente la situazione merita un'analisi più approfondita che veda i vari aspetti. Tuttavia vale sempre quanto sopra detto l'operazione è fattibile con autorizzazione del giudice e vincolo della somma spettante al minore allo stesso fino alla sua maggiore età.