Dlgs 507/1993 - Capo III (tassa per i rifiuti solidi urbani) -Testo vigente
N.d.R.: il testo è aggiornato con tutte le modifiche intervenute sino ad oggi.
Le soppressioni sono evidenziate con barra sulle singole parti di testo.
Articolo 65
Commisurazione e tariffe
1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità
di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed
aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i
Comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità
effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento
(aggiunto dall'articolo 3, comma 68, legge 549/1995).
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il
rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di
smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Articolo 66
Tariffe per particolari condizioni di uso
1. (abrogato)(3)
2. (abrogato) (4)
3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando
l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere
l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi
per l'esercizio dell'attività.
4. La tariffa unitaria può essere ridotta:
a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che versando nelle circostanze di
cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località
fuori del territorio nazionale;
b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte
abitativa della costruzione rurale.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base
di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto
dall'anno successivo.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni
dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del
tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla
riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione
dall'articolo 76.
Articolo 67
Agevolazioni
1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'articolo 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'articolo 66, i
Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto
forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.
2. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi
per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi
comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o
qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico
ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che
possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3.
3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa
all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
Articolo 68
Regolamenti
1. Per l'applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve
contenere:
a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea
potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'articolo 65;
c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'articolo 66, commi 3
e 4;
d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta
documentata e delle cause di decadenza.
2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della
determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di
attività o di utilizzazione:
a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e
religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private palestre, autonomi depositi di
stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;
b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche,
quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f),
circoli sportivi e ricreativi;
e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni
non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle
produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o
deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati
assimilabili agli urbani.
3. I regolamenti divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione
centrale per la fiscalità locale del ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità
entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il
Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
Da :
http://www.comune.pesaro.pu.it/file...CIO/SERVIZI/Tassa_occupaz_pub_DLgs_507-93.pdf
:daccordo:
+
http://www.propit.it/f83/cosa-denunciare-fini-tarsu-5001/