ninetto

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se i genitori pur campando 100 anni, poi muoiono e lasciano i debiti, mica i debiti si estinguono? eventualmente non si estinguessero, a chi tocca sanarli?
 

Fausto1940

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aggiungerei che se i beni caduti in successione dovessero essere di un certo valore, sarebbe il caso di accettare l'eredità con il beneficio di inventario. E' successo di assistere a una rinuncia frettolosa per non coprire un debito bancario abbastanza rilevante e poi è spuntata una cassetta di sicurezza presso altro istituto con somme, beni e titoli di enorme valore. :-o
 

Fausto1940

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certo che può essere revocata, fatto salvo quanto previsto nel 525 CC; in conseguenza di questo fatto e della carenza di informazioni da parte di un professionista....poco professionista i rinuncianti ne sono usciti...."cornuti e mazziati"
 

Fausto1940

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Ciao Ninetto, la rinuncia all'eredità (art. 519 CC)può essere fatta davanti a un Notaio o davanti al Cancelliere del Tribunale(in Tribunale risparmi un po' do soldini, ma ritengo che con il Notaio siano sempre ben spesi). I tempi sono: tre mesi dal decesso se il chiamato a succedere (erede) è in possesso o utilizza i beni oggetto della successione; dieci anni dalla data del decesso in caso contrario. Documenti per il Tribunale: certificato di morte in carta libera, 1 marca da 14,62, mod F23 dimostrante il versamento di 168,00 € PER CIASCUN RINUNCIANTE. In Tribunale si ottiene la copia della rinuncia (l'originale resta in Cancelleria) con un marca da 21,24 se urgente o di 7,08 se non urgente.
La rinuncia può essere revocata (art.525 CC) dagli eredi rinuncianti se non è decorso il termine di prescrizione (dieci anni) per l'accettazione. NON può essere revocata qualora sia stata acquistata da altri eredi chiamati in subordine. NON può essere revocata se i diritti sono stati acquistati da terzi.
Spero di esserti stato utile.
Ciao , Nonno Fausto
 

Jrogin

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La via dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, suggerita dall'ottimo Fausto1940 nel post n°3 mi sembrerebbe nel caso la più appropriata.
 

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