Ciao Ninetto, la rinuncia all'eredità (art. 519 CC)può essere fatta davanti a un Notaio o davanti al Cancelliere del Tribunale(in Tribunale risparmi un po' do soldini, ma ritengo che con il Notaio siano sempre ben spesi). I tempi sono: tre mesi dal decesso se il chiamato a succedere (erede) è in possesso o utilizza i beni oggetto della successione; dieci anni dalla data del decesso in caso contrario. Documenti per il Tribunale: certificato di morte in carta libera, 1 marca da 14,62, mod F23 dimostrante il versamento di 168,00 € PER CIASCUN RINUNCIANTE. In Tribunale si ottiene la copia della rinuncia (l'originale resta in Cancelleria) con un marca da 21,24 se urgente o di 7,08 se non urgente.
La rinuncia può essere revocata (art.525 CC) dagli eredi rinuncianti se non è decorso il termine di prescrizione (dieci anni) per l'accettazione. NON può essere revocata qualora sia stata acquistata da altri eredi chiamati in subordine. NON può essere revocata se i diritti sono stati acquistati da terzi.
Spero di esserti stato utile.
Ciao , Nonno Fausto