La detrazione IRPEF del 36% (articolo 2, comma 15, legge 203/2008) spetta all’acquirente di box o posto auto pertinenziale ad un’abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall’impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 48.000 euro), così come risultanti da apposita attestazione da questa rilasciata. Salva l'applicazione dell' IVA al 10% il fatto che si tratti di secondo box auto pertinenziale non impedisce l’applicazione dei benefici fiscali.
Pertanto nel suo caso la detrazione del 36% non è fruibile