E tu invece sei fuori dal pianeta.Mi sembri un po' fuori strada...
Appunto. Come avevo già scritto, quella norma prevede il potere di autentica in capo agli uffici comunali solamente per gli atti negoziali, dispositivi di quella tipologia di beni.Il D.L. n. 223/2006 disciplina esclusivamente l'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati (qui invece si parla di cessione di immobili).
Se tale potere di autentica in capo agli uffici comunali esistesse per la generalità degli atti dispositivi nell'ambito del diritto privato, NON ci sarebbe stato bisogno di quel decreto-legge!
Peccato che quel D.P.R. s'intitoli:Inoltre, in base al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
- l'autentica di firma è l’attestazione da parte del pubblico ufficiale autorizzato che la sottoscrizione (firma) è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa sua identificazione.
- Può essere fatta da:
- Notaio;
- Cancelliere;
- Segretario Comunale;
- Dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
E che dunque non è applicabile agli atti di natura negoziale, che restano regolati dal codice civile e dalla altre leggi speciali.