La vendita di un immobile con scrittura privata è assolutamente valida ed efficace se le firme sono state autenticate (è sufficiente farle autenticare in Comune, senza spendere i soldi del notaio. L'autentica può essere fatta da un qualsiasi pubblico ufficiale).
L'autentica delle firme è condizione necessaria per procedere alla trascrizione della vendita presso l'ufficio del Registro Immobiliare.
Art. 1350 c.c.
«Atti che devono farsi per iscritto.
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie , il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato ;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge»
Art. 2703 c.c.
«Sottoscrizione autenticata.
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.»
In realtà il ricorso al notaio si fa per avere garanzie sull'effettuazione di tutti i controlli opportuni che devono prudenzialmente precedere la vendita (esistenza di ipoteche o altri vincoli quali pignoramenti, sequestri, servitu', etc.; nonché la verifica del rispetto delle norme edilizie e della conformità dell'atto di vendita con gli atti precedenti). Inoltre, data la complessità dell'atto, è preferibile rivolgersi ad un professionista, soprattutto per evitare errori od omissioni che potrebbero avere risvolti negativi.
L'atto deve contenere:
- dati anagrafici dei contraenti;
- dati riguardanti l'immobile e delle eventuali pertinenze (descrizione, situazione catastale, titolo di possesso del venditore e sue eventuali limitazioni);
- indicazione dei confini con altri immobili;
- indicazione del prezzo e dei tempi e modalita' di pagamento;
- accordi circa la consegna dell'immobile e sul subentro dell'acquirente negli oneri attivi e passivi (quando questi non siano contestuali al rogito).
Infine si deve procedere alla registrazione (all'Agenzia delle Entrate) e trascrizione (in conservatoria) dell'atto di vendita.
Entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, il venditore ne deve fare denuncia alla Questura o, in assenza, in Comune.