mariodellamonica

Nuovo Iscritto
io e mia sorella abbiamo avuto in eredita un'appartamento proveniente da donazione indivisa in percentuali uguali dove lei ci abita da 18 anni, per tutelarmi da usucapine ho provato a chiedere un contratto in uso comodato ma lei non ci sente, gli ho fatto recapitare una raccomandata di liberare l'appartamento ma non ci sente, non mi rimane scelata della citazione in tribunale. chiedevo siccome l'appartamento non è divisibile il giudice puo mandarla fuori e le spese processuali chi le paga, se avete un'idea di quanto costa una citazione del genere.grazie
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Non si capisce se l'eredità è avvenuta oggi, il fatto che tua sorella abiti da 18 anni è ininfluente, se l'eredità è avvenuta 18 anni fa allora cambia. Ma una semplice Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, ribadisce la tua proprietà e interrompe i termini. Immagino che possibilità di ricomporre il vostro rapporto sia minima, e quindi con un avvocato potreste costruire una richiesta di:
A) vendere e dividere il provento
B) Che tua sorella paghi l'affitto e a te spetta il 50%
C) Turnazione nell'uso dell'immobile

Le spese legali, purtroppo, non vi è certezza, i giudici hanno autonomia decisionale.
 

smoker

Membro Attivo
A mio parere la semplice raccomandata A.R. non interrompe i termini per usucapire, necessita procedimento civile ad hoc. Questo in linea generale.
Riguardo il caso di Mario sembrerebbe, la di lui sorella, essere già nel possesso dell' immobile da 18 anni, quindi potrebbe già aver maturato il diritto.
Come già rilevato da Adriano è opportuno chiarire il fatto della donazione e della successione e, soprattutto i tempi.
Infine per avere una idea delle spese bisogna sapere il valore dell' immobile.
Saluti

Smoker
 

viviana verrengia

Nuovo Iscritto
Non è così semplice, come normalmente si pensa, poter usucapire un bene immobile. Innanzitutto è necessaria una pronuncia del Giudice, quindi non basta il decorso dei 20 anni necessari per poter ottenere tale sentenza. Il Giudice è infatti chiamato a valutare diversi parametri, per poter dichiarare che un bene sia stato usucapito e cioè: il possesso ininterrotto del bene per 20 anni, che deve essere pacifico, pubblico e inequivoco, ovvero non vi deve essere alcun dubbio nell'esercizio del possesso, proprio come se si fosse davvero proprietari del bene. Per interrompere l'usucapione, che è un modo di acquisto della proprietà, hanno efficacia interruttiva del possesso solo gli atti che comportino, per il possessore, la effettiva perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure gli atti giudiziali, perchè sono diretti ad ottenere, "ope iudicis", la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. Quindi, non sono atti interruttivi né la diffida né la messa in mora, poichè il possesso può essere esercitato anche in contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale. In sintesi fai benissimo a notificare l'atto di citazione a tua sorella!
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
in effetti, solo la notifica di atti legali, puo interrompere la continuita del possesso, o, in alternativa avere ricevute di pagamento che riguardino la manutenzione, i servizi, l'enel, il gas, l'acqua ecc. con queste ricevute di pagamento è oggettivo che il comproprietario si è comportato bene cioè da comproprietario, e quindi non puo configurarsi il possesso esclusivo e l'indifferenza del comproprietario.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Contrariamente a quanto affermato l'usucapione avviene con il possesso continuato, pubblico ed incontestato per 20 anni ininterrotti, senza che intervenga il giudice. Lo stesso interverrà per garantire la continuità storica, qualora l'usucapente la ritenesse necessaria. La contestazione deve essere provata, con una raccomandata A.R. alla francese o con una diffida legale.
 

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