spada

Nuovo Iscritto
Ciao gente, un quesito,
Nel condominio della mi mamma hanno scelto un preventivo tra i sette presentati per dei lavori sul tetto dello stabile.
La ditta prescelta si è poi rivelata non idonea, non era in regola con quanto previsto dalla legge.
Automaticamente è possibile scegliere il preventivo successivo più conveniente a quello scelto prima e quindi iniziare i lavori?
Il condominio ha qualche obbligo verso la prima ditta, poi scartata ?
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Se la delibera è stata decisa con le maggioranze previste dalla legge, e l' amministratore ha firmato il contratto di appalto, rescindere il contratto non è scontato, poichè è necessario provare che la ditta non era idonea.

Fino a che il condominio non acquisisce un' atto liberatorio da parte dell' azienda che voi ritenete non idonea, io non vi consiglio di firmare un altro contratto con un altra ditta, poichè può diventare rischioso.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Se siete liberi da vincoli contrattuali, se ho capito bene il problema, la soluzione più equa è nominare una commissione di saggi che abbia il compito di leggere con attenzione i preventivi in gara, e di scegliere i due ritenuti più convenienti, relazionando all' assemblea i criteri di scelta.

L' assemblea sceglierà il migliore tra questi due.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Se l' amministratore non ha firmato alcun contratto, non vi è neanche bisogno di alcuna disdetta.

MA, se invece l' amministratore ha firmato un contratto di appalto (e quindi il condomìnio ha assunto formalmente degli obblighi contrattuali), è necessario essere molto attenti a ciò che si scrive e a come si scrive.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
se come dici non c'è contratto cosa dovrebbe disdire? al massimo se i contatti sono stati solo telefonici può telefonicamente comunicare il nuovo stato delle cose.
 

Il medico della casa

Membro Attivo
Se alla ditta è stato comunicato che questa doveva svolgere i lavori in quanto aggiudicataria, è stato stipulato un contratto verbale, ma il suo valore è nullo in quanto nei lavori edili il contratto fra le parti deve necessariamente contenere alcuni presupposti essenziali, fra i quali l'idoneità tecnico professionale di cui all'art 26 L. 81/2008. Da quanto leggo, mi pare di capire che la causa di esclusione riguarda proprio questo aspetto. Ritengo quindi che la nullità del contratto sia palese e non necessiti di ulteriori prove.
Suggerirei in futuro di verificare questi elementi prima di affidare i lavori e non dopo, in quanto il committente è corresponsabile assieme all'impresa per una serie di obblighi di legge. Se la ditta avesse preso possesso del cantiere, ovvero iniziato i lavori, sarebbe stato molto più difficile, e più costoso allontanarli.
Saluti
 

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