jonfena

Membro Ordinario
Buonasera a tutti, abito a Milano in un grande condominio. Abbiamo un balcone che credo sia un loggiato, non è esterno ma completamento incassato nel corpo dell'edificio. Nel 2008, quando ci siamo trasferiti qui, abbiamo chiesto all'amministratore se si poteva mettere lo scaldabagno sul balcone e ci è stato detto di sì. Molti condomini hanno lo scaldabagno sul balcone. Così lo abbiamo fatto installare internamente, su una delle pareti laterali, sopra il contatore del gas. E' uno scaldabagno a norma per l'esterno (turbo, credo).
Insomma, sono passati otto anni. Ora si stanno rifacendo le facciate e un gruppo di consiglieri e condomini sta cercando di far approvare un nuovo regolamento condominiale, vorrebbero impedire di installare gli scaldabagni esternamente. La mia domanda è semplice, possono - se hanno la maggioranza - far applicare questa norma retroattivamente e obbligarci a spostare lo scaldabagno? Sarebbe un problema grosso, sia per i costi (dovrei demolire le pareti della cucina per portare dentro gli attacchi) sia per lo spazio (la cucina è molto piccola e su tre antine pensili dovrei destinarne una allo scaldabagno!).
molte grazie del consueto aiuto
J.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Probabilmente è un problema di estetica. Se così fosse, come avviene per le pompe di calore, è sufficiente occultarle con dei pannelli ad aria passante da montare sopra il parapetto. Pertanto non possono imporre il loro spostamento all'interno dell'immobile anche per questioni di sicurezza, essendo a gas.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Ora si stanno rifacendo le facciate e un gruppo di consiglieri e condomini sta cercando di far approvare un nuovo regolamento condominiale, vorrebbero impedire di installare gli scaldabagni esternamente.
questa delibera limita la proprietà personale dei condomini che sulla loro proprietè ci fanno quello che vogliono, di lecito. Facendo ricorso al Giudice dall'unico dissenziente (dovrà aver votato contro, oppure se assente, impugnato entro 30 gg dal ricevimento del verbale della assemblea) verrà annullata. Non può avere assolutamente valenza retroattiva. Per fare certe cose ci vogliono 1000/1000 e 100% delle teste che compongono il condominio ed a volte non basta. Porto ad esempio il divieto di avere cani in casa prima dell'avvento della nuova legge sul Condominio, che ora ne regolamenta la detenzione, se il divieto era contrattuale (cioé redatto al momento della creazione del condominio) valeva per tutti i condòmini e per tutti i passaggi di proprietà; se il divieto era stato approvato, anche con 1000/1000, ma era di natura assembleare, cioè stabilito dopo la creazione del condominio, non poteva essere applicato nei confronti degli acquirenti successivi in quanto lesivo della proprietà individuale.
Questo principio di validità a secondo se il divieto è stabilito a livello contrattuale piottosto che assembleare è sempre valido: per esempio se il regolamento contrattuale stabilisce che gli appartamenti possano avere solo come destinazione d'uso quella di abitazione civile, nessuno dei proprietari può trasformarlo in studio dentistico/medico o ufficio.
 

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