Entro il 16 dicembre sono tenuti al pagamento del saldo dell'ICI relativa al 2009 i possessori, residenti o non residenti, di immobili situati in Italia; l'acconto doveva invece essere corrisposto entro il 16 giugno 2009.
È esclusa dall'applicazione dell'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
L'imposta comunale sugli immobili (ICI), imposta patrimoniale sui beni immobili, è dovuta dai possessori di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati. Sono dunque compresi anche gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'ammontare dell'imposta viene determinato in relazione alle caratteristiche dell'immobile ed alla situazione di possesso.
È esclusa dall'applicazione dell'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
L'imposta comunale sugli immobili (ICI), imposta patrimoniale sui beni immobili, è dovuta dai possessori di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati. Sono dunque compresi anche gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'ammontare dell'imposta viene determinato in relazione alle caratteristiche dell'immobile ed alla situazione di possesso.