La successione nel contratto di locazione in caso di morte dell'inquilino è regolata dall'art. 6 l. 392/1978:
Art. 6
Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto(1).
(1) La Corte Cost., con sentenza 7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato: l’illegittimità cost. del presente comma, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio; l’illegittimità cost. del terzo comma, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto; l’illegittimità dell’art. 6, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.
Quindi quando muore un inquilino se ci sono situazioni non chiare (lontani parenti o amici che vivevano con lui) io chiedo lo stato di famiglia dal quale risulta chi era "abitualmente convivente" con il conduttore deceduto. Solo queste persone hanno diritto a subentrare nel contratto.
Nel tuo caso: se Y risiede altrove non mi pare possa sostenere di essere un familiare convivente di X deceduto. Quindi direi che non ha diritto di subentrare nel contratto di locazione.