uva

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Aggiungo che è possibile non dichiarare i canoni non percepiti se

il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.

In caso contrario, il contribuente ha diritto ad un credito d'imposta per quanto pagato sui canoni non percepiti.

L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

(Istruzioni mod. Redditi PF)
 

nicoSP65

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Dall'agenzia delle entrate rispondono picche. Sanno bene che quei redditi non li ho percepiti ma per loro il termine del contratto coincide con la sentenza di sfratto del giudice. Pertanto se il giudice ritarda di 6 mesi il povero locatore deve pagare 6 mesi di tasse, come se avesse regolarmente percepito quei fitti. Roba dell'altro mondo!!! Dal 2020 la normativa è cambiata perchè iniqua, ma proprio perchè ingiusta non può avere il principio della retroattività? Ci sono sentenze in giro che voi sappiate? Voglio fare qualche altro tentativo. Il contratto si è chiuso a gennaio 2018. Grazie per chi ha la pazienza di rispondermi.
 

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