Betty Boop

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a Tutti, spero che qualcuno, di Voi possa darmi una mano
Scusate fin da adesso la mia terminologia, esente, da qualita' tecniche
Il Quesito e' il seguente :
Ho una casetta in zona mare , sita in un condominio finito nel 1962, e quindi eredita' dei miei genitori ( Cioe' l'ho avuta per successione). L'ho sempre vista cosi' com'e' oggi, ma, Volendo "regolarizzarla" dal punto di vista urbanistico e' emerso che il costruttore, all'interno ,ha eseguito delle modifiche (cosi come per i piani inferiori e superiori al mio ) di disposizione interna dell'appartamento cioe' il ripostiglio messo alla fine della casa anziche' all'inizio , il confine di una cameretta e' piu' largo e quindi il salotto attiguo e' piu' stretto..etcc. Insomma c'e' piu' di un particolare che NON, torna fra il catasto e la piantina attuale , che e' poi quella chei i genitori hanno acquistato cioe' sul contratto dal costruttore ,comperarono cosi allo stato attuale, da allora, quindi se volessi metterla in regola e' VERO CHE La sanatoria, in quanto edificio vecchietto ( ante 1975)potrebbe costarmi :soldi:meno.?
Grazie, in anticipo, per tutti quelli che aiuteranno.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Di Ennio Alessandro Rossi
Pubblicato il 30-07-2010 Tra le varie misure adottate dalla Manovra 2010 nel contrasto all’evasione fiscale e contributiva (articolo 19 del Dl 78/2010) spicca sicuramente la nuova serie di ostacoli alla commerciabilita’ dei fabbricati non in regola, vale a dire gli immobili mai denunciati al Catasto o quelli che con il tempo hanno subito variazioni mai comunicate.

Dal 1° luglio e’ infatti cambiato tutto, diventando obbligatorio indicare i riferimenti catastali dei beni immobili nazionali, contestualmente alla richiesta di registrazione dei contratti.

Adempimenti che possono essere assolti grazie ai due nuovi documenti approvati dall’Agenzia delle Entrate: la versione del modello 69 per la registrazione dei nuovi atti che e’ stato modificato con l’aggiunta del Quadro D riguardante i “Dati degli immobili” e il nuovo modello CDC che dovra’ essere utilizzato per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto gia’ registrati.
In altre parole, senza compilare i modelli sara’ impossibile registrare qualunque tipo di atto, dal momento che prima della stipula il notaio e’ tenuto a verificare se la piantina catastale presentata dal proprietario di casa corrisponda realmente a quella in possesso dell’Anagrafe Immobiliare Integrata. Essere proprietari di un immobile che non e’ catastalmente in regola significa, infatti, possedere un bene che non potrà mai più essere messe sul mercato, a meno di non procedere con la sua regolarizzazione.

E per quanto si trovassero in questa situazione ecco le indicazioni da seguire, disposte dall’Agenzia del Territorio che ha emanato la circolare 2/2010.
In primis, la normativa precisa che in presenza di difformita’ di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (spostamenti di porte, tramezzi ecc.) non e’ obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto. Infatti, dato che gli interventi non vanno ad intaccare la rendita, bastera’ rilasciare un’attestazione di conformità’ dell’immobile.Mentre l’obbligo di variazione sussiste dal 1° luglio in tutti i casi in cui l’intervento effettuato incide sullo stato e sulla consistenza dell'immobile, ridistribuendo i servizi interni o modificando il numero di vani. Ad esempio, vanno regolarizzate le trasformazione di balconi in verande chiuse, le trasformazione di sottotetti in ambienti abitabili, le costruzione di soppalchi, la realizzazione di un secondo bagno, lo spostamento della cucina in un altro ambiente o la divisione in due ambienti di uno di maggiori dimensioni.

In tutti questi casi, va ricordato che per le opere per le quali e’ stata gia’ presentata la Dia, ma non la variazione catastale basta rivolgersi ad un tecnico e richiedere la messa a punto della nuova planimetria dell’alloggio con un costo totale che oscilla intorno ai mille euro.

Se, invece, gli interventi sono stati effettuati senza richiedere il permesso del Comune (ovviamente non deve trattarsi di abusi edilizi), si puo’ ottenere la sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. In questo caso il costo da affrontare sara’ maggiore.
 

Betty Boop

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Proprietario Casa
Gentile Signor Rossi
Grazie Tante per la sua Risposta Lunga e dettagliata. Ho capito molte cose ma non tutto. Ed ammetto la mia ignoranza nel settore tecnico. La mia casetta. complessivamente nel suo volume e metraggio,voglio dire ,e' molto vicina a quanto dice il catasto e quindi nella sostanza la rendita e di conseguenza L'ICI, non cambiano,solo che al suo interno non collimano i confini delle stanze , vale dire quelli che lei cita come" tramezzi" ed il ripostiglio che figura comunque, e' all'inizio e non alla fine della casa. dovro' comunque fare una sanatoria dato che l'edificio e' stato ultimato nel 63.:domanda: oppure potro' riuscire ad ottenere l'attestazione di conformita'..?? Grazie ancora a tutti quanti.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Io ho risposto fino dove ho potuto per fornirle le informazioni essenziali . Per i dettagli per favore si rivolga ad un geometra (E' lui il tecnico che ne sà di piu ;non vorrei darle pareri imprecisi )
 

Betty Boop

Membro Attivo
Proprietario Casa
GENT.MO ALESSANDRO

Grazie e mi scusi se ho approfittato della sua gentilezza. Lei e' stato fin troppo disponibile. Spero di potere contraccambiare al piu' presto. Io capisco solo un pochino di affitti e contratti di locazione . Sono a sua disposizione. :daccordo:A risentirci. Buon Lavoro, alla prossima.!
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x Betty Boop prendi un tecnico geom. del luogo se x risanare la tua casetta le opere sono all'interno del fabbricato senza aumentare la cubatura ma è solo spostamenti dei muri divisori e cambio d'uso degli stessi è fattibile e con poca spesa, chiedi una dia e/o scia e vedrai che tutto si risolve, ciao adimecasa alias geom. Bettinelli:daccordo:
 

aldo maione

Nuovo Iscritto
E' tutto chiaro quello che hai scritto, ma per darti delle certezze mancano diversi particolari:
- se i lavori eseguiti sono stati realizzati all'interno dell'appartamento, senza aumento di cubatura,va tutto bene, basta rivolgersi ad un tecnico per sistemare le cose presso l'ufficio Tecnico Erariale, dal punto di vista fiscale non cambia niente;
ma se è stata ingrandita la superficie dell'appartamento le cose cambiano, a questo punto bisogna orientarsi sul Regolamento Edilizio locale, ove sono certamente contemplati i volumi tecnici e piccoli ampliamenti di superfici.
Come in altre circostanze mi sono espresso, occorre dare un cenno alla legge 6 agosto 1967 n° 765 relativamente ai fabbricati costruiti fuori dei perimetri urbani per i quali in quella epoca, cioè prima del 1967, non necessitavano di rilascio di licenza edilizia da parte dei comuni. La sanatoria edilizia cui accennavi trova fondamento se esiste l'istanza depositata al comune altrimenti devi aspettare un nuovo condono edilizio. Ho espresso un parere alla luce si quello che hai scritto se intervengono altri particolari informaci. La discussione è aperta, confrontiamoci........diamo un seguito.
 

totu paladini

Nuovo Iscritto
ciao. metti insieme gli ottimi pareri di elio e adimecasa: anch'io ho un'abitazione costruita con regolare licenza nel 1960; ho aperto la SCIA per regolarizzare spostamenti di destinazione d'uso e tramezzature e chiusure e aperture di porte interne, senza cambiamenti di volumetria e senza intaccare l'aspetto esterno dell'immobile. è meglio mettersi in regola, per qualsiasi evenienza, visto che lo Stato ha interesse a recuperare sui privati anche il debito pubblico. La politica attuale è ben "prefigurata" da Elio Rossi. Mi permetto di aggiungere per tutti: un aiuto maggiore ce lo possiamo dare se individuiamo per qualsiasi argomento, le linee "politiche per il futuro", anche se è difficile. Ciao. totu.:idea:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
ai fabbricati costruiti fuori dei perimetri urbani per i quali in quella epoca, cioè prima del 1967, non necessitavano di rilascio di licenza edilizia da parte dei comuni.
lieve precisazione:
La Licenza Edilizia è obbligatoria dal 1942 (Legge n.1150) limitatamente ai centri urbanizzati.
Quindi anche i fabbricati edificati dal 1942 al 1967 fuori dai centri abitati come già detto correttamente, non erano soggetti a permesso edilizio.- Comunque dipende da Comune a Comune. Alcuni obbligavano a chiedere il permesso già dal 1923!-Per chi non avesse adottato regolamenti propri, vale quanto scritto sopra.-Per completezza di argomentzione il certificato di abitabilità invece è obbligatorio dal 1934 (R.D. 1265) quindi ne sono soggetti anche i fabbricati costruiti dal 1934 al 1967, soggetti a Licenza di costruzione (ora permesso edilizio) o non soggetti (cioè quelli fuori dai centri abitati).

Alla licenza edilizia, se il caso vi rientrasse, erano allegati i disegni quotati e le destinazioni dei vari vani : a mio parere da li' bisogna partire
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x Betty Boop fai come ha fatto tutu che riprende il mio inervento e vedrài che tutti si risolve ciao adimecasa:daccordo:
 

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