Il soggetto destinatario delle molestie può da solo e senza l’ausilio di un legale:
1) Presentare un
esposto al Sindaco del comune di residenza, su carta semplice e consegnato alla segreteria comunale che provvederà a protocollarlo. L’esposto dovrà contenere le generalità della parte istante e quelle del vicino rumoroso, con l’indicazione degli orari e dei rumori che provocano molestia.
È consigliabile aggiungere nell’esposto la richiesta di un confronto conciliatorio, al fine di redimere la lite in sede stragiudiziale;
2) Rivolgersi all’
A.R.P.A. (Ente Regionale per la Protezione Ambientale), che provvederà a eseguire un sopralluogo per rilevare la quantità, in decibel, di rumore percepito nell’abitazione. Per mezzo di questo intervento, ci si può rendere conto se il livello di rumore è idoneo o meno a configurare un danno alla persona e se ci sono gli estremi per agire. Oltretutto tale rilevazione rimane come utile elemento probatorio da produrre in un’eventuale causa. Esiste un limite, stabilito dalla Corte di Cassazione
,alle emissioni sonore nelle zone residenziali che equivale a 3 decibel.
Con l’intervento del legale, invece, si potrà valutare di percorrere una o più delle seguenti strade:
1) Inviare una
diffida ad adempiere, nella quale s’invita il vicino rumoroso a non tenere condotte che possano turbare la tranquillità e la quiete;
2) Ricorrere al Giudice di Pace per chiedere l’inibizione delle
immissioni rumorose.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha fatto notare come l’eccesso dei rumori che si propagano all’interno di un condominio possono risultare “nocivi per la salute umana” e per questo debbono essere rimossi
. Nel caso di mancata rimozione scatterebbe il risarcimento del danno alla salute, in quanto bene costituzionalmente tutelato.
3) Nei casi di rumore continuo e potenzialmente lesivo per la salute del ricorrente, richiedere al giudice un
procedimento d’urgenza, sempre quando la richiesta sia giuridicamente fondata (ossia, se i rumori siano tali da creare disturbo) e vi siano pericoli gravi e incombenti
(irreparabilità, gravità ed imminenza del danno)
;
4) Inoltrare richiesta di
tutela penale. Questa può chiedersi nei casi più gravi. La legge sanziona la condotta di molestie sonore con un ammenda fino a 309 euro oppure con la reclusione fino a 3 mesi
;
5) Nel caso sia in corso un procedimento civile per porre fine alla condotta dannosa, richiedere al giudice, prima che questi emani la condanna, di stabilire una somma di denaro da corrispondere, a titolo di risarcimento danni, per ogni qual volta il vicino, pur dopo la sentenza, faccia rumori
.
fonte:
http://www.laleggepertutti.it/
[1] Art. 844 c.c.: cfr. C. Cass. sent. del 07/01/2004, n.23, Trib. Bologna, sez. III, 11/05/2004.
[2] C. Cass. 09/06/2010, n. 24503.
[3] C. Cass. 14/12/2011, 26898.
[4] Art. 32 Cost.
[5] Art. 700 c.p.c.
[6] Trib. Napoli 24 aprile 2000, in
Giur. Nap., 2000, pag. 324.
[7] Art. 659 c.p.
[8] Art. 614
bis c.p.c., introdotto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Per l’importanza che riveste il caso, “La Legge per Tutti” ha ritenuto utile pubblicare qui di seguito la sentenza della Corte di Cassazione n. 26898 del 14/12/2011.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
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