Per la costruzione del secondo bagno di una casa esistente è sempre necessario presentare una pratica in Comune firmata da un professionista iscritto all’Albo (architetto, ingegnere, geometra). La tipologia di pratica dipende dal tipo di lavori da effettuare. Occorrerà la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) nel caso non si effettuino opere alle strutture né cambi d’uso dei locali, oppure la Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) nel caso si effettuino opere alle pareti portanti o si cambi la destinazione d’uso, ad esempio trasformando in mansarda abitabile la vecchia soffitta.
Una volta terminati i lavori di realizzazione del bagno è necessario presentare la variazione catastale presso l’Agenzia delle Entrate settore Territorio (ex Catasto). Questo documento è redatto da un tecnico iscritto all’Albo (architetto, ingegnere, geometra) e contiene la planimetria aggiornata di tutta l’abitazione ed è obbligatorio perché incide sulla rendita dell’immobile e di conseguenza sulla tassazione legata al possesso della casa.
La finestra non è necessaria, l' importante è che l’impianto di ventilazione sia mantenuto in perfetta efficienza.
Il bagno secondario non è obbligatorio inserire tutti i sanitari (lavabo, vaso, bidet, doccia o vasca) ai sensi dell’art. 7 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, salvo regole più restrittive imposte dal Comune.
Così per il bagno di servizio nella zona giorno si potrà optare per il solo lavabo e vaso o per il bagno in camera rinunciare al bidet a favore di una comoda doccia.
Necessita della disponibilità nel raggio di circa 4 metri della colonna degli scarichi per le acque reflue; senza questa non è possibile realizzare il secondo bagno.
Una volta terminati i lavori di realizzazione del bagno è necessario presentare la variazione catastale presso l’Agenzia delle Entrate settore Territorio (ex Catasto). Questo documento è redatto da un tecnico iscritto all’Albo (architetto, ingegnere, geometra) e contiene la planimetria aggiornata di tutta l’abitazione ed è obbligatorio perché incide sulla rendita dell’immobile e di conseguenza sulla tassazione legata al possesso della casa.
La finestra non è necessaria, l' importante è che l’impianto di ventilazione sia mantenuto in perfetta efficienza.
Il bagno secondario non è obbligatorio inserire tutti i sanitari (lavabo, vaso, bidet, doccia o vasca) ai sensi dell’art. 7 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, salvo regole più restrittive imposte dal Comune.
Così per il bagno di servizio nella zona giorno si potrà optare per il solo lavabo e vaso o per il bagno in camera rinunciare al bidet a favore di una comoda doccia.
Necessita della disponibilità nel raggio di circa 4 metri della colonna degli scarichi per le acque reflue; senza questa non è possibile realizzare il secondo bagno.