Visto che la questione RUMORI è molto sentita dai lettori aggiungo il commento e l'indicazione di una sentenza del 2005. cordialità
Giro di vite contro gli incivili .La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che l'inquilino rumoroso che se ne infischia dei "richiami bonari" del dirimpettaio la cui quiete viene turbata, può essere condannato penalmente anche se la lamentela è partita da un solo condomino.
La sentenza sottocitata riguarda il caso di un 29enne salernitano, Francesco P. che era solito fare con i suoi cani "un gioco induttivo del loro frequente abbaio" e suonare uno strumento elettrico anche a tarda ora. Nonostante i richiami con le buone da parte di Teodoro O., inquilino del piano di sotto, Francesco aveva continuato a disturbare infischaindosi "altamente" dei richiami del dirimpettaio. Di qui la denuncia di Teodoro che aveva portato il Tribunale di Salerno, luglio 2004, a multare il vicino maleducato con 206 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 659 del codice penale.
Contro la condanna penale ha protestato in Cassazione Francesco P., facendo notare che il "maggioritario indirizzo giurisprudenziale" prevede che in tema di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, il disturbo deve essere segnalato da una "pluralità di persone" altrimenti si resta nell'illecito civile.
La Prima sezione penale (sentenza 41478/2005), contrariamente alle richieste del sostituto procuratore generale della Cassazione che aveva chiesto un nuovo esame del caso, ha respinto il ricorso dell'inquilino rumoroso, evidenziando che si deve guardare alla "potenzialità di incidenza" del rumore.
Sicchè, "pur quando dell'evento di disturbo si sia lamentata anche solo una persona, ben può ravvisarsi il reato di disturbo - scrivono gli 'ermellini' - allorchè i rumori abbiano determinato oggettivamente, in ragione della loro potenzialità diffusiva, una situazione tale da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti".
In particolare, la Suprema Corte ha convalidato la condanna del condomino anche in ragione della "indifferenza" dell'inquilino rumoroso " a qualsivoglia bonario richiamo", sottolineando "l'irrilevanza della mancata proposizione di doglianza da parte di altri condomini".