Non lo puoi fare. Lo stabilisce il C.C. Art.889, 2° comma. Ed anche se la condotta esiste da oltre vent'anni, il diritto non si può usucapire, salvo che il confinante non ne fosse a conoscenza. Difatti, lo stesso può richiedere la sua eliminazione entro vent'anni dal momento in ne viene a conoscenza. Tale norma non si applica quando la condotta è imposta per "destinazione del padre di famiglia", ovvero l'ha realizzata lo stesso proprietario dei due fabbricati adiacenti, che poi ha ceduto a terzi.