Chissà perchè nelle risposte di Dimaraz prevale sempre la malafede. Perchè un venditore deve presentare un'APE fasulla ??
Chissà perchè certuni leggono cose che non ho scritto o vengano a chiedere consiglio/delucidazioni in quanto non conoscitori della materia e poi si permettono di addebitare incompetenza a chi risponde.
Strano "ossimoro" che spesso si ripropone con certi soggetti.
La "malafede" è del Notaio e/o dell' Ente che imponga una verifica preventiva in un "albo" Regionale della validità del Certificato
originale fornito dal venditore.
Tale obbligo di verifica non mi risulta inserito in alcuna normativa "nazionale"...quindi o mi presenti gli "estremi" di tale norma o ti astieni dal fare commenti sarcastici su quanto ho risposto.
Ti consiglio di leggere tutto con attenzione ...se ne hai capacità:
Avvertenza: scopo della presente GUIDA è fare il punto della situazione con riguardo alla legislazione
www.notairizzitrentin.it
In particolare al punto 3.3
3.3. L’obbligo di allegazione e ruolo del Notaio
Quali sono le incombenze poste a carico del Notaio in occasione della stipula di un atto al quale deve essere allegato l’attestato di prestazione energetica?
- i) i controlli: il Notaio, ovviamente, non è tenuto a fare alcun controllo sul contenuto tecnico e sul merito dell’attestato (ad esempio circa i criteri utilizzati per il calcolo della prestazione energetica, circa la correttezza del procedimento di calcolo eseguito, ecc.).
Il controllo al quale è chiamato il Notaio avrà carattere puramente formale.
Il Notaio dovrà verificare che il documento che gli viene esibito abbia quel contenuto minimo che, in base alla normativa vigente, lo possa qualificare come “attestato di prestazione energetica” (o come “attestato di certificazione energetica” se si allega questo documento in corso di validità) ed in particolare:
- i) l’indicazione della classe di prestazione energetica;
- ii) la data di rilascio ed il termine di validità (sia l’APE che i vecchi ACE hanno durata decennale);
iii) gli elementi idonei a collegare l’attestato all’immobile negoziato (i dati di identificazione catastale, le generalità del proprietario, l’indirizzo dell’immobile);