Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il ruolo del notaio
Per quanto attiene il notaio , va precisato che la posizione del CNN , in senso opposto a quanto ritenne una vecchia sentenza di Cassazione del 23 marzo 1978, n. 1426, ritiene che il professionista non possa rifiutarsi di ricevere l'atto di vendita in mancanza del certificato di abitabilità, visto che non si tratta di un atto nullo . Tale orientamento trae dalla convinzione che il nostro ordinamento riconosce al notaio la possibilità di rifiutare di rogitare solo in presenza di atti espressamente proibiti dalla legge o affetti da nullità assoluta .

Né d'altro canto si può ritenere che sussista un obbligo per il notaio di accertare se sia stato o meno rilasciato il certificato di abitabilità ; il notaio è chiamato infatti a svolgere, oltre al ruolo certificativo, una consulenza qualificata a favore dei contraenti, il che gli impone sicuramente un dovere di informazione relativo a tutto ciò che può impedire la piena e corretta produttività di effetti dell'atto. In conseguenza di cio' il notaio dovrà assecondare i contraenti quando gli stessi, consapevolmente, siano comunque interessati a negoziare un immobile privo dell'abitabilità. Fermo restando, in tal caso, che in capo al venditore permane sempre e comunque l'obbligo di adoperarsi per far ottenere la licenza, qualora non vi sia stata rinunzia dell’acquirente secondo le modalità sopra dette.

Aggiunto dopo 20 minuti :

La necessità di una autorizzazione alla costruzione (licenza) era presente sin dalla prima legge urbanistica del 1942 e la necessità di un controllo sulla abitabilità degli immobili era stata istituita dal Regio decreto 27 luglio 1934, nr. 1265.
Quindi anche prima della famosa legge 47/85 (legge sul condono edilizio e nuova regolamentazione) era obbligatoria la concessione/licenza edilizia ed era necessario ottenere l'attestazione della abitabilità dell'immobile.

Il 1 settembre 1967 entra in vigore la cd legge ponte che segna lo spartiacque tra la vecchia normativa (1942) e la nuova (legge 47/85) che ha introdotto il principio della incommerciabilità degli immobili abusivi.

Pertanto quando si acquita bisogna distinguere:
- gli immobili costruiti prima della legge ponte sono comunque commerciabili e quelli costruiti dopo il 1967 (che non sono commerciabili se abusivi o non sanati).
Tutto ciò non ha comunque significativi rilievi ai fini della abitabilità degli immobili. Sia che siano costruiti prima del 1967 (ma dopo il 1934) sia che siano costruiti dopo, l'abitabilità dovrebbe sussistere.

Nel suo caso se l'immobile è stato edificato prima del 1° settembre 1967 sarà comunque commerciabile ma dovrebbe comunque possedere il certificato di abitabilità
In fatto per le costruzioni ante 67 il notaio non è responsabile e pertanto "carica" l'onere della dichiarazione di regolarità sul venditore limitandosi ad autenticare la firma . L'atto di vendita è valido ma Lei potrebbe trovarsi in difficoltà per esempio se chiedesse una variazione della destinazione, caso in cui il Comune richiederebbe il certificato di abitabilità (oggi agibilità)

Morale:
1-l'atto si puo' fare comunque anche senza l'abitabilità ( in tal caso il venditore in atto dichiarerà che tutto è regolare, dichiarazione che alla bisogna potrebbe riscontrare inesatta)
2-l'abitabilità deve esserci anche "se per ora" nessuno glene chiede conto (es. per allacciamenti se Lei dichiara che l'immobile è stato costruito ante 67 non chiedono nulla salvo i riferimenti catastali)
Sono stato chiaro ?
 

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