Dei balconi incassati è parte comune la faccia esterna della balaustra, non certo il pavimento e neanche la faccia interna della balaustra stessa.
duro di comprendonio...ma mi fai o no divertire? fammelo durare più a lungo...
...Quindi abbiamo i balconi incassati all’interno , nel corpo dell’immobile, generalmente chiusi su due o tre lati e non sporgono rispetto ai muri perimetrali. Di conseguenza la soletta dei balconi è ritenuta prolungamento del solaio e pertanto con funzioni di separazione dei piani dell’edificio., di copertura e di sostegno .Per la loro manutenzione si applica l’art. 1125 c.c.e.ovvero le spese per la manutenzione sono a carico dei proprietari degli appartamenti cui tale solaio serve rispettivamente da piano di calpestio e da soffitto. Al contrario, la parte frontale dei balconi incassati, inserendosi nella facciata dell’edificio, sono da considerarsi parte comune. (come ben ha descritto @
jac0 e che andrebbe un pò più centellinato affinchè tutto possa uscir fuori e divertirci)
Mentre un balcone che si sporge oltre il filo della facciata è il prolungamento dell'appartamento. (aggettante) Viene considerato di esclusiva proprietà sia il pavimento che il sottobalcone. Di conseguenza nei rapporti con il proprietario posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nella ipotesi di balconi aggettanti, in cui la soletta del balcone ha funzione di copertura rispetto al balcone sottostante, però non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti, non si può parlare di parte a servizio di entrambi gli appartamenti posti su piani sovrastanti. In tali casi non si applica l’art. 1125 c.c. in quanto i balconi aggettanti anche se inseriti nella facciata non hanno funzione portante, ma formano solo parte integrante dell’appartamento cui accedono.
Ad onor del vero e @
condobip si fa forte su questo, si può cadere nella confusione. Negli anni passati sono state emesse troppe sentenze che dir contraddittorie è poco. Oggi è stato messo un paletto irremovibile dalla Suprema Corte, fin dal 2005:
Cass. civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199 : sono nulle le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose . I balconi devono considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono.
Sentenza 1784/2007 della Cassazione : Balconi: la spesa è personale. Le spese per i frontalini dei balconi sono sempre dei singoli proprietari.
Così la ha messo i puntini sulle i dell'annosa questione.
Nel concreto, la Cassazione ha affrontato il caso di una spesa sostenuta dall'amministratore che era intervenuto per rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone sui frontalini di balconi ritenendoli parti comuni e pertanto di sua competenza.