1 - Sì, dopo aver venduto
2 - Conveniente solo se venduta prima dei 5 anni
Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di
abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento
ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).
Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere
dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla
entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza
nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta
sul territorio italiano.
b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile
da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale,
di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione,
acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte
dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere
attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.
Vedi pagine 15 e 23 di :
http://www.agenziaentrate.it/wps/wc...ERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8
:daccordo: