- A chi spetta esperire tutte le procedure, compreso il pagamento delle imposte per la rivalutazione fiscale?
I terreni posseduti in regime di comunione pro indiviso possono essere rivalutate da uno o più comproprietari. Il singolo comproprietario determina mediante perizia di stima il valore dell'intera area, calcola e versa l'imposta sostitutiva sulla percentuale di tale valore corrispondente alla propria quota di comproprietà.
Il proprietario in particolare può rivalutare anche il solo valore della nuda proprietà, riferito alla data del 1 gennaio 2014, costituito dalla differenza tra il valore della proprietà piena e quello del diritto reale.
Analogamente la facoltà di procedere alla rivalutazione è riconosciuta all'usufruttuario, atteso che anche tale soggetto, per effetto del principio recato dall'art. 9, comma 5, del TUIR, secondo cui "Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento...", in caso di cessione a titolo oneroso del proprio diritto, può realizzare una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67 del TUIR.
Il valore dell'usufrutto si deve ritenere che possa essere determinato dalla perizia giurata di stima secondo le disposizioni recate dall'art. 48 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (approvato con D.P.R. n. 131/1986), applicando, in caso di usufrutto a vita, i coefficienti indicati nel prospetto allegato al medesimo Testo Unico.
- l'aliquota del 4% si applica sulla rendita catastale del terreno?
Ovviamente no. L'importo dovuto è il 4% del
valore indicato nella perizia giurata di stima.