si potrà consultare il Registro dell'Anagrafe Condominiale tenuto dall'amministratore, meglio se con richiesta scritta (raccomandata) e se la richiesta non sarà soddisfatta, questo potrà portare alla revoca dell'amministratore per vie Giudiziali per gravi motivi, cc art 1129, 1130
Il problema è addivenire in fatto alla rimozione dell 'AC ;
Se l' AC rifiuta la esibizione dell'anagrafica esistono i presupposti di revoca senza dubbio ; la censura sul comportamento dell'AC trova anche fondamento circa la inosservanza delle norme sul "mandato" giusto rinvio ex comma 16 ex art. 1129
Nel caso ipotizzato (rifiuto di esibizione del registro anagrafico ) bisogna stabilire preliminarmente se la mancata esibizione ( da non confondersi con la mancata tenuta , comma 13 p.7 ) sia indice di grave irregolarità ( e allor si applica la mannaia ) o meno . Della questione tratta l'
Art.1129 come si è già detto che al 12 comma cita:
12.La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente,
possono chiedere la convocazione dell'assemble (
..e come si fa senza l' elenco? ) per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ossia SOLO dopo che l'assemblea non abbia provveduto ( ? ma se non è stato possibile neppure convocarla senza elenchi ) ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.
Ma quali sono le gravi irregolarità ? ne tratta il comma successiovo:
13.Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
..omissis..
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6).... (n.d.r.: la inosservanza del punto 6 NON attiene alla mancata
esibizione del registro anagrafico ma bensi' alla mancata
tenuta dello stesso, che è cosa diversa)
A "semplificare le cose" pare inoltre (strano ma vedi *** ) che in ogni caso (omissione grave o non grave ) trovino applicazione le norme sulla conciliazione anche quando parte in causa è l' AC ; ma per deliberare la conciliazione occorre l'ok dell'assemblea ( insomma punto a capo :senza elenchi è un labrinto senza uscita ) ;
Ne tratta l'
Art. 71-quater. disposiz. att. Cc, che dispone :
1.c.Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del cc ( ex art. 1117 a 1139) e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice (per cui anche l'art. 64 * è conciliabile )
2.c. omissis
E' paradossale ma proprio per evitare tutto "sto casino " da quale si rischia di non uscirne , la p
rima cosa cui si dovrebbe esigere all'atto della nomina è farsi dare dall' AC tutti i nominativi ed indirizzi dei condomini e altri aventi titolo); poi diverrebbe tutto molto piu' semplice ; sembra banale ma è essenziale per evitare l'eventuale ostruzionismo dell ' AC. Insomma serve quella collaborazione di cui dcevo nel post 7; diversamente (se l'AC non collabora ) si rischia di impantanarsi
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* (
Art. 64. conciliabile-1.Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
*
** vedi "mediazione delle controversie condominiale edito da il sole 24 "quaderni del diritto " : stralcio:
La riforma del 2012 ha poi confermato che all’interno della materia condominiale rilevante in tema di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010
rientrano anche le controversie relative all’amministratore condominiale di cui agli artt. 1129-1133 c.c., alle spese fatte dal condomino senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea (
art. 1134 c.c.), all’
assemblea dei condomini (
artt. 1135-1137 c.c.) ed al
regolamento di condominio di cui all’art. 1138 c.c