Il CCNL Portieri taglia la testa al toro:
fra le mansioni:
"m) il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (si intende per tale quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente), previa delega rilasciata allo stesso dal condòmino o dall’inquilino.
La proprietà sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare arrivi e consegne ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta.
Per tale servizio è stabilita un’indennità economica, nella misura prevista nelle tabelle da A ad Aquater dell’art.128, per la quantificazione della quale si è tenuto conto anche delle prestazioni effettuate a favore di terzi residenti presso il condòmino o l’inquilino, nonché a favore di terzi domiciliati presso il condòmino o l’inquilino per un massimo di 4 per ogni condòmino o inquilino.
L'indennità sarà dovuta, indipendentemente dal volume della corrispondenza da ritirare e dall’esistenza o meno della delega individuale, per ogni unità immobiliare compresa nell’edificio (o nel complesso di edifici) al quale il servizio di portineria si riferisce, con esclusione delle cantine, delle autorimesse, dei depositi (e dei locali similari), nonché con esclusione dei negozi, dei laboratori e dei magazzini, a meno che anche ad essi si riferisca il servizio di portineria; tale indennità differisce a seconda che la maggioranza delle unità immobiliari come sopra considerate sia utilizzata come abitazione oppure sia utilizzata come studio/ufficio o comunque ad uso non abitativo. Per quanto riguarda la determinazione delle indennità relative a corrispondenza straordinaria indirizzata a terzi domiciliati presso condòmini o inquilini, qualora la quantità di tale corrispondenza superi il numero come sopra stabilito, si rinvia alla contrattazione territoriale o, in mancanza, a quella tra datore di lavoro e lavoratore. I domiciliatari possono comunque rifiutare la delega, restando liberi dai relativi oneri. In caso di consegna di posta straordinaria in contrassegno, il lavoratore non è tenuto ad anticipare alcuna somma per conto del destinatario e non ritira quindi la corrispondenza in questione.
5. L’affidamento degli incarichi previsti alle lettere l) ed m) di cui al precedente comma è subordinato, per i rapporti di lavoro in corso, all’accettazione da parte del lavoratore, accettazione che peraltro non può essere successivamente revocata. Per i rapporti di lavoro di nuova costituzione, tali incarichi devono risultare dal contratto di assunzione oppure da successivi accordi scritti tra le parti. Sono fatte salve le ondizioni di miglior favore."
NON PUO' RIFIUTARSI SE HA ACCETTATO LA DELEGA PRECEDENTEMENTE: infatti, tale rifiuto potrebbe essere esercitato in modo "ricatatorio" verso i condomni, che devono vedere riconosciuto il loro diritto alla consegna postale.