essezeta67

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.
.per il pavimento, il rifacimento dello stesso con uno di tipo uguale potrebbe essere assimilato più ad una riparazione o rinnovamento del preesistente, per cui non ci sarebbe detrazione (in quanto manutenzione ordinaria); qualora invece esso venga sostituito con uno di diverso tipo, potrebbe prevalere l'interpretazione straordinaria dell'opera, con relativa detrazione;

.per le porte, riporto quanto scritto da Dolly:

Se gli interventi citati rientrano in una manutenzione straordinaria o in una ristrutturazione o in un restauro conservativo oppure ancora in una demolizione e fedele ricostruzione (tutti interventi che necessitano di abilitazione comunale) godono sicuramente della detrazione 50% ma non se rientrano in una manutenzione ordinaria (senza abilitazione comunale) come già ribadito nei precedenti post. Saluti.
 

Riccardo72

Oggi è il mio Compleanno!
Scusate, ma le questioni sono ancora passibili, almeno personalmente di dubbi.


Concentriamoci sui lavori di sostituzione sanitari per un bagno:

* detraibilità ai fini IRPEF:
La guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate al capitolo V (Principali tipi di interventi ammessi alla detrazione IRPEF) nel caso di singole unità abitative, pag. 25, indica Sanitari: sostituzione di impianti ed apparecchiature.
Perché mai uno non dovrebbe avvalersi di una detrazione fiscale (con tutte le tasse che già si pagano...) quando viene prevista così chiaramente nella guida?

* titolo abilitativo
il DL 25 marzo 2010, n. 40, c.d. Decreto Incentivi, contiene la norma che consente "di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria".
Perché uno dovrebbe richiedere una DIA/SCIA?
 

Riccardo72

Oggi è il mio Compleanno!
(per il DL non ho riportato, perché non attinente al nostro caso, la parte che indica che permangono sotto titolo abilitativo i lavori su parti strutturali)
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusate, ma le questioni sono ancora passibili, almeno personalmente di dubbi.


Concentriamoci sui lavori di sostituzione sanitari per un bagno:

* detraibilità ai fini IRPEF:
La guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate al capitolo V (Principali tipi di interventi ammessi alla detrazione IRPEF) nel caso di singole unità abitative, pag. 25, indica Sanitari: sostituzione di impianti ed apparecchiature.
Perché mai uno non dovrebbe avvalersi di una detrazione fiscale (con tutte le tasse che già si pagano...) quando viene prevista così chiaramente nella guida?

* titolo abilitativo
il DL 25 marzo 2010, n. 40, c.d. Decreto Incentivi, contiene la norma che consente "di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria".
Perché uno dovrebbe richiedere una DIA/SCIA?

La stessa guida a pag. 11 recita: gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo quando riguardano le parti comuni condominiali. Gli stessi interventi eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione dei pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Se queste opere fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l'insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.

Un titolo abilitativo comunale conferma il tipo di intervento che viene realizzato: spesso la gente pensa sia ristrutturazione anche la realizzazione di semplici interventi di manutenzione ordinaria...
Inoltre in caso di controllo della documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate una abilitazione comunale rende certo il tipo di lavoro effettuato (come ho avuto l'occasione di constatare in alcuni casi di richiesta dei documenti giustificativi). Saluti.
 

Riccardo72

Oggi è il mio Compleanno!
Grazie essezeta67. Concordo su pavimenti e porte.

Non ho però ben capito e vorrei per chiarezza circoscrivere il discorso sulla sostituzione elementi del bagno.
Questa tipologia non è citata all'interno della manutenzione ordinaria; del resto è sostituzione non manutenzione. Quindi, essendo anche indicata a pag. 35, è detraibile.

Sei d'accordo che sulla base del DL che ho citato il titolo abilitativo non è più strettamente richiesto?

Grazie per il confronto:)
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Sto eseguendo un ampliamento sulla mia abitazione con il Piano casa.
La casa ha 50 anni e approfittando dei lavori di ampliamento devo sistemare tutto il resto compreso il rifacimento completo delle falde del tetto per adeguarle all'ampliamento. Ho dovuto penare più di un anno per ottenere dal comune che sul permesso di costruire, oltre che l'ampliamento Piano casa, fosse citata anche la manutenzione straordinaria del resto della casa esistente che comporta circa 10 volte la spesa dell'ampliamento (12 mq di ampliamento contro i 120 mq di rifacimento di tutto, dai serramenti agli impianti, allo spostamento di stanze ecc. ecc.). Concordo con te sul fatto dell'eliminazione di pratiche per la manutenzione straordinaria ma ho comunque insistito per ottenere il titolo abilitativo dal comune nel caso che in futuro, a seguito dei controlli dell' Agenzia delle Entrate, non ci fossero storie...
Per il discorso del bagno, è ovvio che se si rompe un lavandino lo devi sostituire e non lo puoi aggiustare.....però potrebbero far storie e farlo rientrare come "intervento necessario ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"...dipende, in caso di controllo dall'interpretazione personale degli addetti....Vedi tu. Saluti.
 

Riccardo72

Oggi è il mio Compleanno!
Grazie essezeta,
... in effetti abbiamo una legislazione così vasta che le norme si accavallano e lasciano spazio a diverse interpretazioni, senza permettere di arrivare ad una chiara ed univoca risposta per il dubbio che può sorgere.
La speranza è che vi sia comunione interpretativa tra controllore e controllato!
 

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