MAGGIORNAZE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Dal 2 febbraio 2007 è entrata in vigore il D.Lgs 311/2006 di modifica al Dlgs 192/2005 che ha sostitutito il secondo comma art. 26 L.10/1991, sul risparmio energetico ( che prevedeva maggioranza minima necessaria ed oggettiva di 501 millesimi senza contare le teste).
La nuova norma dispone « Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali».
L'articlo 8 fra l'altro dell vecchia norma elencava con precisione una serie di interventi, dalla coibentazione (cappotto termico) all'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, alla trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
Attualmente la norma applicabile richiamata dall'art.1 ha ampliato ulteriormente il campo di azione e la "ratio" , nell'ottica di incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, la più rapida sostituzione degli impianti.
La cosa migliore sarebbe che il condominio si dotasse di un attestato di certificazione energetica o della diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato in cui attesta l'opportunità di eseguire il cappotto e descrive le potenziali riduzioni di consumi che tale intervento comporterebbe . In tal modo si smorzerebbe ogni polemica e si potrebbe dar seguito alla nuova disposizione come in seguito illustrata.
La norma nuova infatti incide anche sul quorum necessario per approvare la spesa : nello specifico indica quale è la maggioranza utile per deliberare ed approvare : quella delle sole quote millesimali. Infatti mentre il vecchio testo prevedeva un quorum di «maggioranza di quote millesimali» (ossia almeno 501 millesimi ), mentre il nuovo testo ( art.26 modificato L:10.91) precisa che è sufficiente la «maggioranza semplice», delle quote millesimali. Quindi, si dovrebbe trattare (anche se la nuova norma non lo cita) della «maggioranza semplice» dettata dal terzo comma dell'articolo 1136 del Codice civile:
la sola maggioranza dei millesimi presenti, che rappresenti almeno un terzo dei millesimi rapportati all'intero valore dell'edificio. Quindi, per esempio, se sono presenti in assemblea 400 millesimi e votano a favore 334, la delibera è valida, mentre non lo è se votano a favore solo 333,00.
Comunque prudenzialmente meglio approvare la delibera in
seconda convocaz. con 1/3 condomini (teste) e almeno 334 millesimi di proprietà (1/3)
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Pertanto la tesi dell'innovazione comunque la si voglia prendere, a mio avviso, non regge